L’art. 4, co. 3, del D.Lgs. 14/2019 stabilisce uno specifico dovere di comunicazione a carico del datore di lavoro che occupa complessivamente più di 15 dipendenti, in merito alle rilevanti determinazioni – assunte nel corso delle trattative della composizione negoziata e nella redazione del piano nell’ambito di uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza (accordi di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo, ecc.) – che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di dipendenti, anche soltanto per quanto concerne l’organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni. La norma, a differenza dell’art. 47 della Legge 428/1990, può, pertanto, riguardare anche fattispecie differenti dai trasferimenti aziendali.
L’informativa deve essere inviata, in forma scritta, anche tramite posta elettronica certificata alla rappresentanze sindacali di cui all’art. 47, co. 1, della Legge 428/1990.
Tale obbligo comunicativo sussiste soltanto qualora non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi (art. 2, co. 1, lett. g), del D.Lgs. 25/2007), diverse procedure di informazione e consultazione.
Le organizzazioni sindacali, entro 3 giorni dalla ricezione dell’informativa, possono richiedere un incontro all’imprenditore: la conseguente consultazione deve avere inizio entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, s’intende esaurita dopo il decorso di 10 giorni dal proprio avvio.
La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni così qualificate dal datore di lavoro o dai propri rappresentanti nel legittimo interesse dell’impresa.
Nel caso in cui la consultazione si svolga nell’ambito della composizione negoziata della crisi, è contemplata la redazione di un rapporto sintetico, sottoscritto dall’imprenditore e dall’esperto, ai soli fini della determinazione del compenso di quest’ultimo (art. 25-ter, co. 5, del D.Lgs. 14/2019).