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Crisi d’impresa, obblighi per il debitore e i creditori

L’art. 4, co. 1, del D.Lgs. 14/2019 dispone che – nella composizione negoziata, così come nel corso delle trattative e dei procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (accordi di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo, ecc.) – il debitore e i creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza. In particolare, a norma del successivo co. 2, il debitore ha il dovere di:

  • illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza prescelto;
  • assumere tempestivamente le iniziative idonee all’individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di squilibrio durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;
  • gestire il patrimonio o l’impresa durante i procedimenti nell’interesse prioritario dei creditori.

Il successivo co. 3 precisa, invece, gli obblighi di informativa e consultazione nei confronti delle rappresentazioni sindacali dei dipendenti, nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori subordinati, qualora l’imprenditore intenda assumere decisioni che indicono su una pluralità di rapporti di lavoro, anche soltanto per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni. 

I creditori hanno l’obbligo di collaborare lealmente con il debitore, l’esperto nella composizione negoziata (artt. 12 e ss. del D.Lgs. 14/2019) e gli organi nominati dall’autorità giudiziaria ed amministrativa, e di rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite (art. 4, co. 4, del D.Lgs. 14/2019).