In data 5.11.2020, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il D.Lgs. 147/2020 (c.d. Decreto Correttivo), in vigore dal 20.11.2020, che introduce alcune norme integrative e correttive del D.Lgs. 14/2019, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (c.d. CCI), in vigore dall’1.9.2021, in attuazione della L. 155/2017.
Relativamente alla definizione di “crisi d’impresa”, l’art. 1, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 147/2020 ha modificato l’art. 2, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 14/2019, stabilendo che la crisi è uno stato di “squilibrio economico-finanziario”, e non più di semplice “difficoltà finanziaria”.
L’art. 3, co. 2, del Decreto “Correttivo” ha, inoltre, riformulato l’art. 13, co. 1, CCI, nel senso di chiarire che la crisi è individuata attraverso appositi indicatori idonei a rilevare la “non sostenibilità” – anzichè la “sostenibilità” – dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell’assenza di prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso. Conseguentemente, è stato precisato che gli indici significativi sono quelli che misurano la non sostenibilità (degli oneri) dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’inadeguatezza – in luogo della “adeguatezza” – dei mezzi propri rispetto a quelli dei terzi.
È stato, altresì, riscritto il successivo co. 3 dell’art. 13 CCI, al fine di specificare che l’attestazione del professionista indipendente, avente ad oggetto la deroga agli indici cui al co. 2 (elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), produce effetti “a decorrere dall’esercizio successivo” – e non più solo “per l’esercizio successivo” – ammettendo la possibilità di una validità pluriennale in caso di permanenza dei presupposti.