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Note di variazione IVA, “procedure concorsuali” e sovraindebitamento

Il co. 3-bis, lett. a), dell’art. 26 del D.P.R. 633/1972, introdotto dal D.L. 73/2021 (c.d. Decreto “Sostegni-bis”), stabilisce che il diritto all’emissione della nota di variazione IVA in diminuzione, di cui al precedente co. 2, è riconosciuto anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente, a partire dalla data:

  • in cui il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale, se aperta dal 26 maggio 2021;
  • del decreto di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti;
  • di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato di risanamento.

L’individuazione della “procedura concorsuale” di cui all’art. 26, co. 3-bis, lett. a), del D.P.R. 633/1972 non dovrebbe intendersi circoscritto esclusivamente all’elenco formulato dal successivo co. 10-bis (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi). Le medesime considerazioni possono essere sviluppate con riferimento ad alcune disposizioni sul reddito d’impresa, in tema di detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti (art. 88, co. 4-ter, del D.P.R. 917/1986) e deducibilità delle perdite su crediti (art. 101, comma 5, del D.P.R. 917/1986), applicabili anche alle procedure estere equivalenti.

In tal senso, depone quanto sostenuto in passato dall’Amministrazione Finanziaria, in materia di deducibilità, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, delle perdite su crediti: in particolare, la C.M. 39/E/2002, par. 4 – con un orientamento ribadito anche dalla C.M. 26/E/2013, par. 6 – aveva precisato che l’art. 101, co. 5, del D.P.R. 917/1986 si applica pure alle procedure concorsuali non indicate espressamente in tale norma, come quelle estere, purché presentino caratteristiche sostanzialmente simili alle procedure nazionali indicate nella predetta disposizione del TUIR.

Ad analoghe conclusioni si dovrebbe pervenire con riguardo alle procedure concorsuali italiane dei soggetti non fallibili (piccoli imprenditori, privati consumatori, ecc.), originariamente disciplinate dalla L. 3/2012 (poi confluite, con effetto dal 15.7.2022, nel D.Lgs. 14/2019, recante il nuovo “Codice della crisi d’impresa”).

Tale provvedimento definisce, infatti, come “procedure concorsuali” anche l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento – che si fonda su principi comuni all’accordo di ristrutturazione dei debiti e al concordato preventivo – e il procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore, costituente una sorta di fallimento “in proprio”: in altri termini, tali due istituti, oltre ad essere normativamente definiti come “procedure concorsuali”, presentano caratteristiche sostanzialmente assimilabili alle procedure concorsuali indicate nell’art. 26, co. 10-bis, del D.P.R. 633/1972 (e nell’art. 101, co. 5, del D.P.R. 917/1986), con la conseguenza che dovrebbero ritenersi compresi nel campo di applicazione di questa norma.