L’art. 37-ter del D.L. 41/2021 ha introdotto, in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, una nuova disposizione dopo il co. 7 dell’art. 182-bis del R.D. 267/1942, stabilendo che:
- qualora dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore apporta quelle idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo all’attestatore il rinnovo della propria relazione;
- il piano modificato e l’attestazione sono iscritti nel Registro delle Imprese, e della pubblicazione è dato avviso ai creditori mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata;
- entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso, è ammessa opposizione avanti al Tribunale (art. 182-bis, co. 4, L.F.).
In altri termini, il co. 8 dell’art. 182-bis L.F. riconosce al debitore la possibilità di modificare unilateralmente il piano sottostante agli accordi di ristrutturazione dei debiti, che rimangono invariati, senza la necessità dell’espresso consenso dei creditori, essendo sufficiente che non si oppongano alle sopravvenute modifiche sostanziali del piano. Al ricorrere di quest’ultima ipotesi, ovvero in assenza di opposizioni da parte dei creditori, la modifica sostanziale del piano non comporta un passaggio giudiziale, con l’effetto che prosegue l’esecuzione dell’omologato accordo di ristrutturazione dei debiti, sulla base del piano modificato oggetto della rinnovata attestazione.
Si osservi, inoltre, che la suddetta novità presenta una formulazione letterale identica a quella dell’art. 58, co. 2, del D.Lgs. n. 14/2019, la cui entrata in vigore è attualmente fissata per il 1° settembre 2021: il legislatore ha, di fatto, anticipato l’applicazione di tale disposizione. Rimangono, pertanto, aperti tutti i dubbi interpretativi che erano già emersi con riguardo alla predetta norma del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, quali, ad esempio:
– la qualificazione delle “modifiche sostanziali del piano” a cui si riferisce la disposizione, e la facoltà di mutare o meno anche l’intesa raggiunta con i creditori aderenti;
– l’eventuale preclusione al rinnovo dell’attestazione da parte del professionista indipendente che aveva già asseverato l’originario piano sottostante agli accordi di ristrutturazione dei debiti;
– i creditori ai quali comunicare la sopravvenuta modifica sostanziale del piano e il conseguente rinnovo dell’attestazione, quelli legittimati all’opposizione e i possibili effetti;
– il rapporto con la disciplina della risoluzione di diritto della transazione fiscale e previdenziale conclusa nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-ter, co. 6, L.F.);
– la mancata previsione anche della possibilità di richiedere una nuova omologazione, oppure di modificare il piano e gli accordi prima dell’udienza fissata per l’omologazione, e il coordinamento con la normativa emergenziale (art. 9, co. 1 e 3, del D.L. 23/2020).