placeholder

Deduzione ACE, soggetti interessati ed esclusioni

Alla luce del combinato disposto degli artt. 2 e 8, co. 1, D.M. 3.8.2017, la fruizione dell’agevolazione ACE (art. 1, D.L. 6.12.2011, n. 201) è riconosciuta ai seguenti titolari di reddito d’impresa:

  • s.p.a., s.r.l., s.p.a., società cooperative e di mutua assicurazione, nonché quelle europee di cui al Regolamento 2157/2001/CE e cooperative europee previste dal Regolamento 1435/2003/CE, residenti nel territorio dello Stato;
  • enti pubblici e privati diversi dalle società, trust, residenti in Italia, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • società ed enti commerciali di cui all’art. 73, co. 1, lett. d), D.P.R. 22.12.1986, n. 917, non residenti nel territorio dello Stato, qualora dispongano nello stesso di una stabile organizzazione;
  • s.n.c., s.a.s. ed imprenditori individuali in contabilità ordinaria, per natura od opzione.

Sono, pertanto, esclusi dall’ACE gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, non commerciali (art. 73, co. 1, lett. c), TUIR): analogamente, il beneficio è precluso agli imprenditori individuali ed alle società di persone in contabilità semplificata, ed agli esercenti attività di lavoro autonomo.

L’art. 9, co. 1, D.M. 3.8.2017 stabilisce, inoltre, che non possono accedere all’agevolazione le seguenti società:

  • assoggettate al fallimento, a partire dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la relativa sentenza dichiarativa;
  • assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, a decorrere dall’avvio del periodo d’imposta in cui è assunto il provvedimento che ordina la liquidazione;
  • assoggettate all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dall’inizio dell’esercizio in cui è disposto il decreto motivato che dichiara l’apertura della procedura, sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali di cui all’art. 54 del D.Lgs. 8.7.1999, n. 270;
  • esercenti, in prevalenza, attività per le quali hanno manifestato l’opzione di cui all’art. 155 del TUIR. È considerata “attività prevalente” quella dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggior ammontare di ricavi (art. 9, co. 1, lett. d), D.M. 3.8.2017), da considerare nell’accezione contabile, analogamente agli imprenditori agricoli;
  • agricole, che determinano il reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR.

Sotto quest’ultimo profilo, la Relazione illustrativa al D.M. 3.8.2017 sottolinea, tuttavia, che rientrano nell’ambito applicativo dell’ACE i soggetti che hanno esercitato l’opzione per la determinazione del reddito su base catastale, ma per i quali resta prevalente lo svolgimento di attività imprenditoriali non ricomprese nel computo del reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR: ciò in considerazione dell’art. 3, co. 2, D.M. 27.9.2007, n. 213, il quale prevede che il reddito derivante dal contemporaneo svolgimento di attività imprenditoriali escluse dalla formazione del reddito a norma dell’art. 32 del TUIR deve essere calcolato secondo le regole ordinarie per la determinazione del reddito d’impresa.

L’art. 9, co. 2, D.M. 3.8.2017 dispone, altresì, che il beneficio ACE è precluso anche agli imprenditori:

  • assoggettati al fallimento, a partire dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la relativa sentenza dichiarativa;
  • agricoli, che determinano il reddito ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 917/1986. Nel caso di attività agricole che superino i limiti previsti da tale norma del TUIR, rientrando nel reddito d’impresa, l’imprenditore agricolo dovrebbe poter accedere all’ACE, ferma restando la necessità del regime di contabilità ordinaria.