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L’esercizio delle attribuzioni del curatore

Il curatore, per quanto attiene all’esercizio delle proprie funzioni, è pubblico ufficiale (art. 127 del D.Lgs. 14/2019).

Esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio, e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione di alcuni specifici adempimenti (art. 129, co. 1, del D.Lgs. 14/2019):

  • la compilazione degli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali, immobiliari e mobiliari, nonché la redazione del bilancio dell’ultimo esercizio (art. 198 del D.Lgs. 14/2019);
  • l’avviso ai creditori e ai titolari di diritti personali e reali (art. 200 del D.Lgs. 14/2019), relativo all’apertura della liquidazione giudiziale e alle indicazioni per la presentazione della domanda di ammissione allo stato passivo;
  • l’analisi delle insinuazioni, la predisposizione e il deposito del progetto di stato passivo, l’esame delle osservazioni dei creditori e la partecipazione all’udienza di verifica dei crediti (art. 203 del D.Lgs. 14/2019);
  • la comunicazione ai creditori e ai titolari di diritti personali e reali, in merito all’esito del procedimento di accertamento del passivo (art. 205 del D.Lgs. 14/2019);
  • la redazione del programma di liquidazione (art. 213 del D.Lgs. 14/2019).

L’onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.

Il curatore può, inoltre, essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici o altre persone retribuite, compresi il debitore e gli amministratori della società o dell’ente in liquidazione giudiziale, sotto la propria responsabilità: in sede di liquidazione del compenso finale del curatore, si tiene conto dell’onorario riconosciuto a tali soggetti (art. 129, co. 2, del D.Lgs. 14/2019).

 

Integrazione dei poteri del curatore

L’art. 132, co. 1, del D.Lgs. 14/2019 stabilisce che sono effettuati dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, i seguenti atti:

  • le riduzioni di crediti;
  • le transazioni;
  • i compromessi;
  • le rinunzie alle liti;
  • le ricognizioni di diritti di terzi;
  • la cancellazione di ipoteche;
  • la restituzione di pegni;
  • lo svincolo delle cauzioni;
  • l’accettazione di eredità e donazioni;
  • gli atti di straordinaria amministrazione.

Nel richiedere l’autorizzazione al comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni, anche sulla convenienza della proposta (art. 132, co. 2, del D.Lgs. 14/2019).

L’art. 132, co. 3, del D.Lgs. 14/2019 dispone che, qualora i suddetti atti siano di valore superiore ad euro 50.000, e in ogni caso per le transazioni, il curatore deve informare previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dallo stesso ai sensi dell’art. 213, co. 7, del D.Lgs. 14/2019, secondo cui il giudice delegato autorizza l’esecuzione degli atti liquidatori in quanto conformi al programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori.