L’art. 11, co. 2-bis, del D.L. 87/2018, inserito in sede di conversione in Legge, prevede che i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi dell’art. 1, co. 3, del D.Lgs. 127/2015 siano esonerati – a norma del co. 3-ter introdotto dalla Legge 96/2018 – dall’obbligo di annotazione delle fatture medesime nel registro delle fatture emesse (art. 23 del D.P.R. 633/1972) e di quello degli acquisti (art. 25 del D.P.R. 633/1972).
Sussistono, tuttavia, dei dubbi interpretativi in merito alla decorrenza ed all’ambito soggettivo di applicazione della nuova disposizione, considerato che l’art. 1, co. 3, del D.Lgs. 127/2015 – nel testo modificato dall’art. 1, co. 909, della Legge 205/2017 – non richiama un obbligo comunicativo, bensì quello di fatturazione elettronica previsto a partire dal 2019 per la generalità dei soggetti passivi IVA stabiliti in Italia.