La decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018 ha autorizzato l’Italia ad applicare misure speciali di deroga agli artt. 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE, al fine di consentire un’applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata sul territorio nazionale. In particolare, l’Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi “stabiliti” sul territorio italiano, diversi da soggetti che beneficiano della franchigia delle piccole imprese, nonchè a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato al consenso del destinatario.
L’art. 1, co. 3, del D.Lgs. 127/2015 – così come modificato dall’art. 1, co. 909, della Legge 205/2017 – stabilisce che l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato”. Sul punto, la C.M. 13/E/2018 ha osservato che la stessa norma indica che i soggetti precedenti trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Relativamente al trattamento dei soggetti identificati in Italia a fini IVA, tuttavia, l’art. 11, par. 3, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE riguardante il sistema comune di imposta sul valore aggiunto, statuisce che “il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sè sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione”. Conseguentemente, ai sensi della normativa comunitaria, tra i soggetti “stabiliti” non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati, a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che tali principi debbano operare anche in sede di applicazione della norma nazionale sulla fatturazione elettronica, che deve, quindi, essere interpretata in senso conforme alla decisione di autorizzazione, oltre che alla direttiva IVA e ai principi di proporzionalità e neutralità fiscale: in altri termini, in base alla decisione di deroga, soltanto i soggetti stabiliti possono essere obbligati ad emettere fattura elettronica. Diversamente, la decisione non richiede che il soggetto ricevente la fattura debba essere stabilito sul territorio nazionale. A parere dell’Amministrazione Finanziaria, non è, quindi, incompatibile con la decisione di deroga, ed il principio di proporzionalità, la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la facoltà di ottenere copia cartacea della fattura, ove ne facciano richiesta.
Alla luce di tali considerazioni, la C.M. 13/E/2018 è pervenuta alla conclusione che le operazioni tra soggetti diversi non rientrano nell’obbligo di fatturazione elettronica, ma, semmai, in quello previsto dall’art. 1, co. 3-bis, del D.Lgs. 127/2015 e, prima, dall’art. 21 del D.L. 78/2010, ovvero costituiranno oggetto di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle relative fatture. È il caso, ad esempio, delle cessioni da e verso soggetti comunitari ed extracomunitari, fra i quali devono essere annoverati, in base all’art. 6 della direttiva 2006/112/CE e all’art. 7 del D.P.R. 633/1972 che vi ha dato attuazione nel nostro ordinamento, coloro che risiedono nei comuni di Livigno e Campione d’Italia.