La società partecipata che eroga gli interessi eventualmente maturati sul finanziamento dei soci deve operare la ritenuta fiscale del 26%, ai sensi dell’art. 26, co. 5, del D.P.R. 600/1973 a titolo d’acconto, se il socio percettore risiede in Italia, non solo nell’ipotesi in cui la corresponsione degli interessi sia effettivamente dovuta, ma anche quando sia soltanto presunta dalla legge (Cass. 15869/2009).
L’applicazione della ritenuta non è, naturalmente, dovuta se il socio percettore agisce nell’ambito dell’attività d’impresa (Cass. 19793/2017).
Qualora la corresponsione riguardi un soggetto non residente, la ritenuta deve essere applicata a titolo d’imposta, ma potrebbe essere possibile ridurne la misura, applicando la convenzione internazionale di riferimento: peraltro, in alcuni casi è anche possibile avvalersi dell’esenzione dall’effettuazione dalla ritenuta, se sussistono i presupposti individuati dall’art. 26-quater del D.P.R. 600/1973 (C.M. 47/E/2005, par. 2.12).
La ritenuta, ove applicata, deve essere versata entro il 16 del mese successivo alla data di corresponsione o maturazione, utilizzando il codice tributo “1030” se il socio percettore risiede in Italia (altrimenti, è necessario usare il codice tributo “1031”).
La società partecipata deve, inoltre, predisporre una certificazione in forma libera, recante l’ammontare delle somme corrisposte – al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti – e delle ritenute operate (art. 8 del D.M. 9.1.1998).