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Finanziamento dei soci, principio di postergazione e deroghe

La disciplina dei finanziamenti dei soci è contenuta nell’art. 2467 c.c., dettato appositamente per le s.r.l., ed è espressamente applicabile anche a quelli effettuati da chi esercita attività di direzione e coordinamento (art. 2497-quinquies c.c.): una parte della dottrina sostiene che tale normativa esplichi i propri effetti anche rispetto ai finanziamenti dei soci delle s.p.a., a causa della mancanza di una specifica disposizione di riferimento.

L’art. 2467 c.c. stabilisce che il rimborso dei finanziamenti dei soci alla s.r.l. – in qualunque forma effettuati (mutuo, dilazione di pagamento, ecc.) – è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori sociali, qualora il finanziamento sia stato concesso in uno dei seguenti contesti:

  • in un momento in cui, anche in considerazione del particolare tipo di attività esercitata dalla partecipata, risultava un indebitamento eccessivo, se rapportato al patrimonio netto;
  • in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole eseguire un conferimento, anziché un mero finanziamento.

Il predetto principio civilistico di postergazione (artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.) è, tuttavia, derogato dall’art. 8 del D.L. 23/2020, limitatamente ai finanziamenti dei soci effettuati dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, e da alcune disposizioni del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza: in primo luogo, l’art. 22, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 14/2019, secondo cui il tribunale – nell’ambito della composizione negoziata della crisi, su richiesta dell’imprenditore, valutata la funzionalità dell’atto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori – può autorizzare il debitore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell’art. 6 CCII.

Una seconda deroga alla postergazione è prevista dall’art. 102 del D.Lgs. 14/2019, che riconosce la prededuzione, fino all’80% del loro ammontare, ai finanziamenti erogati dai soci – in qualsiasi forma, inclusa l’emissione di garanzie e controgaranzie – in funzione degli accordi di ristrutturazione del debito e del concordato preventivo. In altri termini, per effetto dell’erogazione del finanziamento nell’ambito del tentativo di soluzione della crisi d’impresa, il credito del socio passa da postergato ad antergato, ovvero dall’ultimo al primo posto della graduatoria di soddisfazione dei creditori sociali. Il medesimo principio è applicabile anche a coloro i quali diventano soci in esecuzione di un concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, beneficiando, però, di un’integrale prededucibilità dei propri crediti, e non parziale, a differenza dei partecipanti preesistenti.

Sotto il profilo fiscale, si rammentano alcuni principi impositivi: l’erogazione del finanziamento, da parte del socio, è soggetta all’imposta di registro proporzionale (3%), in presenza di una scrittura privata (art. 9 della Tariffa Parte I del D.P.R. 131/1986), ovvero di loro enunciazione nell’ambito di un atto soggetto a registrazione, come un verbale di assemblea straordinaria (Cass. 15585/2010). È, invece, prevista l’imposta di registro in misura fissa (euro 200) soltanto in caso d’uso, a norma dell’art. 1 della Tariffa Parte II del Testo Unico dell’Imposta di Registro, qualora la concessione del finanziamento sia prevista da uno scambio di corrispondenza tra la s.r.l. ed il socio.

Si ricorda, infine, che i finanziamenti si considerano concessi a mutuo, se dal bilancio non risulta un diverso titolo sottostante al versamento (art. 46, co. 1, del D.P.R. 917/1986), con effetto sulla disciplina dei correlati interessi, a norma dell’art. 45, co. 2, del Tuir.