La procedura di concordato “semplificato” per la liquidazione del patrimonio (artt. 25-sexies e 25-septies del D.Lgs. 14/2019), conseguente all’infruttuoso esito delle trattative nell’ambito della composizione negoziata della crisi (artt. da 12 a 25-quinquies CCII), dovrebbe essere regolata dallo stesso regime fiscale del concordato preventivo liquidatorio, in quanto avente natura assolutamente realizzativa, beneficiando delle disposizioni speciali che prevedono:
- l’irrilevanza delle plusvalenze e minusvalenze da cessioni di beni, dell’azienda o di rami della stessa (art. 86, co. 5, del D.P.R. 917/1986);
- l’integrale e incondizionata detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti (art. 88, co. 4-ter, del D.P.R. 917/1986);
- l’esclusione della responsabilità solidale tributaria del cessionario o della conferente (art. 14, co. 5-bis, del D.Lgs. 472/1997);
- la deroga relativa oppure assoluta dell’art. 2112 c.c., in materia di responsabilità solidale nei confronti dei lavoratori dipendenti (art. 47, co. 4-bis e 5, della L. 428/1990).
Per i creditori, ai quali sia proposta una soddisfazione soltanto parziale, troverebbero applicazione le norme agevolative per la deducibilità delle perdite su crediti (art. 101, co. 5 e 5-bis, del D.P.R. 917/1986) e l’emissione delle note di variazione IVA (art. 26, co. 3-bis, lett. a), e 10-bis, del D.P.R. 633/1972), operando un necessario adattamento, non essendo formalmente contemplata la fase dell’ammissione alla procedura, da cui queste norme fanno decorrere l’insorgere del diritto del creditore. Dovrebbe, pertanto, rilevare – in luogo dell’ordinaria apertura del concordato preventivo – la data del decreto di cui all’art. 25-sexies, co. 3 e 4, del D.Lgs. 14/2019.
Si segnala, infine, che ogni dubbio interpretativo in merito dovrebbe essere superato dalla prossima attuazione della Delega Fiscale, in particolare dell’art. 9, co. 1, lett. a), nn. 1-3, della Legge 111/2023.