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Gestione del fallimento e corrispondenza del curatore

Il curatore ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare, e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato (art. 25 del R.D. 267/1942) e del comitato dei creditori (artt. 40 e 41 del R.D. 267/1942), nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite (art. 31, co. 1, del R.D. 267/1942).

Il curatore non può stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale, e in ogni altro caso in cui non occorra il ministero di un difensore (art. 31, co. 2, del R.D. 267/1942).

Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento (art. 31, co. 3, del R.D. 267/1942).

Sotto il profilo operativo, le principali attività del curatore sono così riepilogabili:

  • adempimenti pubblicitari conseguenti all’apertura del fallimento (artt. 88 del R.D. 267/1942 e art. 2471 c.c.);
  • analisi delle scritture contabili e della documentazione aziendale;
  • avviso ai creditori e titolari di diritti personali e reali (art. 92 del R.D. 267/1942);
  • predisposizione della relazione iniziale (art. 33, co. 1, del R.D. 267/1942);
  • analisi delle domande di creditori e formazione dello stato passivo (art. 95 del R.D. 267/1942);
  • redazione dell’inventario dei beni (artt. 87 e 87-bis del R.D. 267/1942), del programma di liquidazione (art. 104-ter del R.D. 267/1942) e dei rapporti riepilogativi semestrali (art. 33, u.c., del R.D. 267/1942);
  • realizzo dell’attivo, predisposizione del rendiconto della gestione, compilazione del progetto di riparto ed esecuzione del piano dei pagamenti ai creditori (artt. 110-117 del R.D. 267/1942);
  • istanza di chiusura del fallimento (art. 118 del R.D. 267/1942).

 

Corrispondenza del curatore

Le comunicazioni ai creditori e titolari di diritti sui beni che la legge, o il giudice delegato, pone a carico del curatore sono effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge (art. 31-bis, co. 1, del R.D. 267/1942), ad esempio in sede di domanda di ammissione allo stato passivo (art. 93, co. 3, n. 5), del R.D. 267/1942). Qualora sia stata omessa tale precisazione, nonché nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria (art. 31-bis, co. 2, del R.D. 267/1942).

In pendenza della procedura, e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti (art. 31-bis, co. 3, del R.D. 267/1942).