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Già in vigore la nuova allerta fiscale e previdenziale

L’art. 30-sexies del D.L. 152/2021 ha recentemente stabilito che l’INPS, l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione segnalano all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo – nella persona del Presidente del Collegio Sindacale in caso di organo collegiale – tramite PEC o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’Anagrafe Tributaria:

  • per l’INPS, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000 (per le altre imprese, l’unico limite è di euro 5.000, senza la previsione di alcuna percentuale);
  • per l’Agenzia delle Entrate, l’esistenza di un debito IVA scaduto e non versato – risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (art. 21-bis del D.L. 78/2010) – superiore ad euro 5.000;
  • per l’Agente della Riscossione, l’esistenza di crediti affidati, autodichiarati o definitivamente accertati, e scaduti da oltre 90 giorni, superiori ad euro 100.000 per le imprese individuali, euro 200.000 per le società di persone ed euro 500.000 per le società di capitali.

La segnalazione contiene l’invito a richiedere la composizione negoziata negoziata della crisi (artt. 2-17 del D.L. 118/2021 in vigore dal 15 novembre 2021), se ne ricorrono i presupposti, consistenti in uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da rendere probabile la crisi o l’insolvenza (c.d. pre-crisi e crisi), e nella presenza di concrete prospettive di risanamento, anche in via indiretta, ovvero tramite il trasferimento a terzi dell’azienda in funzionamento.

Le segnalazioni sono inviate:

  • dall’Agenzia delle Entrate – relativamente ai debiti risultanti dalle LIPE relative al 1° trimestre 2022 (e seguenti) – entro 60 giorni dal termine di presentazione delle LIPE stesse;
  • dall’INPS, per i debiti accertati dal 1° gennaio 2022, entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati;
  • dall’Agente della Riscossione, per i carichi affidati dal 1° luglio 2022, entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati.