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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti agevolati

L’art. 20, co. 1, lett. f), del D.L. 118/2021 – applicabile ai procedimenti per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dopo il 25 agosto 2021 – ha inserito il nuovo art. 182-novies del R.D. 267/1942, che riduce alla metà, e dunque dal 60% al 30%, il quorum legale richiesto per l’omologazione degli accordi, qualora il debitore soddisfi, congiuntamente, due condizioni:

  • abbia rinunciato alla moratoria dei creditori estranei, ovvero al potere-dovere di pagamento integrale entro 120 giorni dalla scadenza del credito, oppure dall’omologazione per i crediti già scaduti a tale data (art. 182-bis, co. 1, lett. a) e b), del R.D. 267/1942);
  • non abbia presentato la domanda di concordato preventivo “in bianco” (art. 161, co. 6, L.Fall.), e non abbia richiesto – mediante il deposito dell’istanza riguardante i “pre-accordi” di ristrutturazione dei debiti, e la relativa documentazione allegata (art. 182-bis, co. 6, L.Fall.) – la sospensione, durante le trattative, della facoltà dei creditori di esperire o proseguire azioni esecutive e cautelari sui beni compresi nel patrimonio del debitore.

Il ricorso agli accordi di ristrutturazione dei debiti agevolati non è, invece, espressamente vietato alle imprese che hanno precedentemente depositato un’istanza di nomina dell’esperto secondo la disciplina della composizione negoziata della crisi (art. 2, co. 1, del D.L. 118/2021), a seguito della quale è stato possibile, prima, richiedere ed ottenere le misure protettive (artt. 6 e 7 del D.L. 118/2021) – sino ad un massimo di 240 giorni – e, poi, domandare al tribunale, in esito alle trattative, l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti agevolati (art. 11, co. 2, del D.L. 118/2021), usufruendo anche di alcune misure premiali (art. 14, co. 1-3 e 5, del D.L. 118/2021).

L’osservanza di tutti questi presupposti fa, pertanto, emergere un identikit di azienda non dissimile da quella che presenta caratteristiche adeguate all’adozione di un piano attestato di risanamento, con la differenza che quest’ultimo strumento è attualmente attivabile – sino al 31 dicembre 2022 – anche in uscita da una domanda di concordato preventivo “in bianco”, o dai “pre-accordi” di ristrutturazione dei debiti (art. 9, co. 5-bis, del D.L. 23/2020), e dunque dopo aver beneficiato delle misure protettive. Peraltro, il piano attestato di risanamento può essere predisposto anche in esito alle trattative condotte con i creditori durante il periodo di composizione negoziata della crisi (art. 11, co. 3, lett. a), del D.L. 118/2021), che, come detto, consente di beneficiare delle misure protettive.

In altri termini, i requisiti di legge previsti per agli accordi di ristrutturazione dei debiti agevolati impongono implicitamente all’imprenditore di attivarsi tempestivamente, nella fase embrionale della crisi, e ciò è possibile in presenza di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Diversamente, l’assenza di moratoria dei creditori estranei e la preclusione ad ogni misura protettiva rischiano di risultare incompatibili con il prospettato progetto di ridefinizione delle passività.