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Gli adeguati assetti obbligatori della s.r.l.

L’art. 377, co. 5, del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 16.3.2019, ha introdotto una norma specifica riguardante la società a responsabilità limitata, aggiungendo il co. 6 dell’art. 2475 c.c., che prescrive l’applicazione, in quanto compatibile, dell’art. 2381 c.c., contenente le regole sul funzionamento dell’organo di gestione, con l’immutata previsione di cui al co. 3, secondo cui il consiglio di amministrazione:

  • valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
  • può delegare proprie attribuzioni ad alcuni suoi componenti, stabilendone i relativi limiti;
  • esamina i piani strategici, industriali e finanziari aziendali, se predisposti.

Sotto quest’ultimo profilo, si dovrebbe ritenere indispensabile la redazione dei piani strategici, industriali e finanziari, in quanto l’adeguatezza degli assetti societari (artt. 3, co. 2, del D.Lgs. 14/2019 e 2086, co. 2, c.c.) è funzionale anche alla rilevazione tempestiva della crisi: quest’ultima ricorre, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 14/2019, in presenza di una “inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi“. Conseguentemente, è necessaria l’esistenza di un piano industriale-finanziario, la cui effettiva esecuzione deve essere costantemente monitorata, apportando opportuni correttivi per rimediare ad eventuali scostamenti significativi, nonché per tenere conto dell’evoluzione del progetto aziendale in relazione al trascorrere del tempo.

L’art. 2381, co. 5, c.c., anch’esso applicabile alla s.r.l. dal 16.3.2019, dispone, inoltre, che gli organi eventualmente delegati sono tenuti a verificare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, e a riferire – al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e, in ogni caso, almeno ogni sei mesi – sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle proprie controllate.