L’istanza di omologazione dell’intesa di ridefinizione delle passività, raggiunta con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei debiti (art. 182-bis del R.D. 267/1942), deve essere depositata presso la cancelleria del competente Tribunale, unitamente agli atti previsti per la richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo (art. 161, co. 2, del R.D. 267/1942):
- un’aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
- uno stato analitico ed estimativo delle attività;
- l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
- un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;
- una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti per la nomina a curatore (art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. 267/1942, che richiama l’art. 28, co. 1, lett. a) e b), del R.D. 267/1942), sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei entro 120 giorni dalla scadenza del corrispondente credito, oppure dalla data del decreto di omologazione se il credito è già scaduto a tale data.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti deve, inoltre, essere pubblicato nel Registro delle Imprese, ed acquista efficacia giuridica dal giorno di tale pubblicazione (art. 182-bis, co. 2, del R.D. 267/1942).
Divieto di azioni esecutive o cautelari dei creditori
Il deposito in Tribunale dell’istanza di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e la pubblicazione presso il Registro delle Imprese comportano, in primo luogo, l’avvio di un procedimento giudiziario, finalizzato alla verifica dei presupposti necessari all’omologazione dell’accordo, ed alla formale decretazione della stessa.
Ai sensi dell’art. 182-bis, co. 3, del R.D. 267/1942, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’intesa presso il Registro delle Imprese, e per 60 giorni, i creditori per titolo e causa anteriore a tale data, non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore (c.d. “stand still”), né acquisire titoli di prelazione se non concordati: i creditori conservano, invece, il diritto di presentare l’istanza di fallimento, qualora ne sussistano i relativi presupposti. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dai suddetti atti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano, per effetto del rinvio operato – dall’ultimo periodo della disposizione in parola – all’art. 168, co. 2, del R.D. 267/1942.
Altri effetti dell’istanza di omologazione
Dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti conseguono anche effetti ulteriori rispetto al suddetto divieto di azioni esecutive o cautelari, comuni al concordato preventivo:
- la sospensione degli obblighi civilistici di ricapitalizzazione (art. 182-sexies del R.D. 267/1942);
- il riconoscimento della natura prededucibile di alcuni crediti (art. 182-quater del R.D. 267/1942);
- la facoltà di richiedere al Tribunale l’autorizzazione a contrarre nuovi finanziamenti prededucibili e pagare anticipatamente alcuni creditori anteriori (art. 182-quinquies del R.D. 267/1942);
- la possibilità di proporre la transazione fiscale e contributiva (art. 182-ter del R.D. 267/1942).
È, inoltre, contemplata l’esclusione dell’azione revocatoria fallimentare, nel caso di successiva sentenza dichiarativa di fallimento del debitore, delle operazioni – atti, pagamenti e garanzie – poste in essere in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (art. 67, co. 3, lett. e), del R.D. 267/1942).
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