placeholder

I benefici del piano attestato di risanamento

Il piano attestato di risanamento (artt. 56 e 284 del D.Lgs. 14/2019) presenta alcuni pregi. In primo luogo, non è soggetto a particolari forme di pubblicità, né ad un controllo del Tribunale. È, pertanto, caratterizzato da un procedimento particolarmente semplice, connotato da un buon grado di riservatezza nella formazione del piano di risanamento. Inoltre, non interrompe il decorso dei termini di prescrizione e decadenza delle azioni esercitabili dal curatore, nel caso di successiva dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Gli atti compiuti in esecuzione del piano non sono soggetti ad azione revocatoria nella liquidazione giudiziale ed ordinaria (art. 2901 c.c.) – privilegiando, quindi, il mantenimento della continuità aziendale – e neppure alle disposizioni in materia di bancarotta semplice e fraudolenta preferenziale (artt. 166 e 324 CCI). Tale beneficio non opera, invece, per gli atti riguardanti l’ordinaria gestione aziendale, che rimangono, pertanto, soggetti all’azione revocatoria “fallimentare”, salvo che ricorra un’altra causa di esenzione prevista dall’art. 166 CCI.

I creditori che hanno subito una riduzione della propria pretesa, in esecuzione di un piano attestato di risanamento pubblicato presso il Registro delle Imprese, possono emettere la corrispondente nota di variazione IVA senza limiti temporali (art. 26, co. 3-bis, lett. a), del D.P.R. 633/1972). La medesima facoltà è riconosciuta nel caso dell’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, analogamente a quanto già previsto per le procedure concorsuali.