La norma di comportamento 11.4, elaborata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, stabilisce che – nel caso di adozione, da parte della società, di un piano attestato di risanamento – l’organo di controllo:
- vigila, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, che il professionista incaricato dal debitore di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, sia in possesso dei requisiti di professionalità e di indipendenza previsti dalla legge (art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. 267/1942 e – dal 15.7.2022 – art. 2, co. 1, lett. o), del D.Lgs. 14/2019);
- verifica che il contenuto formale dell’attestazione del professionista incaricato sia conforme a quanto richiesto dalla legge (senza entrate nel merito delle valutazioni e delle verifiche effettuate dall’attestatore);
- vigila sulla corretta esecuzione del piano da parte degli amministratori intensificando la vigilanza.
Conseguentemente, il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico:
- prende conoscenza del piano di risanamento, pur non essendo tenuto a esprimersi sul merito dello stesso. Esso, oltre al controllo sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, svolge una funzione di vigilanza che attiene sia alla fase di predisposizione della attestazione della fattibilità del piano, sia alla fase esecutiva del piano;
- accerta, al momento del conferimento dell’incarico, che l’attestatore prescelto dalla società sia in possesso dei requisiti di legge.
In altre parole, in base alle informazioni fornite dall’attestatore o comunque disponibili, l’organo di controllo dovrà valutare se sussistono in capo all’attestatore conflitti di interesse ovvero cointeressenze derivanti da interesse personale, autoriesame, eccessiva familiarità, confidenzialità che, di fatto, possano costituire un significativo rischio per l’indipendenza dell’attestatore tale da comprometterne l’obiettività di giudizio.
Si reputa opportuno che l’assenza di rapporti, di relazioni e di situazioni che ricadano nelle ipotesi di cui all’art. 67, co. 3, lett. d), L.Fall. – e, dal 15.7.2022, all’art. 2, co. 1, lett. o), del D.Lgs. 14/2019 – in capo all’attestatore nominato dalla società possa essere confermata dall’organo di amministrazione con apposita dichiarazione di cui il collegio darà evidenza tramite apposita verbalizzazione.
Nel caso in cui sorgano dubbi in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza, l’organo di controllo può chiedere agli amministratori ulteriori informazioni e opportuni chiarimenti. Se le informazioni fornite non fossero idonee a fugare i dubbi circa l’indipendenza e l’obiettività dell’attestatore, il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico dovrebbe allora intraprendere le opportune azioni di sollecitazione e di reazione (Cfr. Norme CNDCEC 5.2. e 6.1.).
L’organo di controllo vigila, nella fase di esecuzione del piano, che gli amministratori lo eseguano conformemente a quanto indicatovi. A tal fine, è opportuno che richieda periodicamente notizie agli amministratori in relazione al rispetto di contenuti, scadenze e obiettivi ivi indicati e, se del caso, chiarimenti in ordine ai rapporti con consulenti o soggetti a vario titolo designati (sovente dai creditori) per monitorare l’andamento del piano rispetto agli obiettivi prefissati. È, pertanto, opportuno che il collegio vigili con particolare attenzione laddove, a seguito di informazioni acquisite dagli amministratori o nel corso dell’attività di vigilanza, rilevi significativi scostamenti rispetto alle previsioni del piano. In tal caso, il Collegio Sindacale può richiedere chiarimenti all’organo amministrativo e, qualora questi non vengano forniti o risultino insufficienti, può convocare, ricorrendone i presupposti quale residuale rimedio, l’assemblea dei soci al fine di comunicare tali fatti e chiedere l’adozione di opportuni provvedimenti.
Nel caso di una riformulazione di un piano già attestato, l’organo di controllo, previamente informato sui nuovi contenuti, verifica che un professionista in possesso dei requisiti fissati dalla legge sia incaricato di redigere una nuova relazione di attestazione.