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I difetti del piano attestato di risanamento

Il piano attestato di risanamento (artt. 56 e 284 del D.Lgs. 14/2019) presenta alcune specifiche criticità. Ad esempio, a  differenza della domanda di concordato preventivo, anche “in bianco” (artt. 40 e 44 CCII), e dell’istanza di accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 40, 44, 57, 60 e 61 CCII), non comporta la sospensione degli obblighi civilistici di ricapitalizzazione (artt. 64 e 89 CCII). Qualora l’impresa sia caratterizzata da rilevanti perdite civilistiche (artt. 2447 e 2482-ter c.c.), l’efficace esecuzione del piano è subordinata al preventivo ripristino del capitale sociale, in misura almeno pari al minimo legale: diversamente, il progetto potrebbe essere contestato a priori, con relativi profili di responsabilità a carico di chi comunque ha tentato di porlo in essere.

Il piano attestato di risanamento, inoltre, non consente – salvo che sia adottato nell’ambito della composizione negoziata della crisi (artt. 18 e 19 CCII) – la protezione del patrimonio del debitore rispetto alle azioni esecutive e cautelari dei creditori, prevista, invece, nel caso del concordato preventivo, dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e della composizione negoziata della crisi.

Sotto il profilo fiscale, le eventuali plusvalenze – derivanti dalla cessione di beni in esecuzione del piano attestato di risanamento – sono imponibili ai fini del reddito d’impresa (art. 86 del D.P.R. 917/1986), mentre le eventuali sopravvenienze attive da riduzione dei debiti – in caso di pubblicazione del piano attestato presso il registro delle imprese – possono beneficiare della parziale non imponibilità, ai fini della determinazione del reddito d’impresa (art. 88, co. 4-ter, del D.P.R. 917/1986), per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo di cui all’art. 84 del D.P.R. 917/1986, gli interessi passivi riportabili a norma dell’art. 96, co. 4, del Tuir e le eccedenze ACE.

Si segnala, infine, che nel caso della successiva dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, i crediti sorti in esecuzione del piano attestato di risanamento non possono beneficiare del regime di prededucibilità, a differenza dei finanziamenti erogati – non necessariamente da banche ed intermediari finanziari – in funzione ovvero esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo (oppure con riferimento alla composizione negoziata della crisi, se autorizzati ai sensi dell’art. 22, co. 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. 14/2019). Non è, infatti, prevista alcuna forma di consecuzione dal piano attestato di risanamento ad una procedura concorsuale.