L’art. 23 del D.Lgs. 14/2019 (“CCII”), in vigore dal 15 luglio 2022 ed applicabile alle imprese “sopra soglia” (diverse da quelle di cui all’art. 2, co. 1, lett. d), CCII), stabilisce che quando – in esito alla composizione negoziata della crisi – è individuata una soluzione idonea, le parti possono, alternativamente (co. 1):
- concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti premiali di cui all’art. 25-bis, co. 1, del D.Lgs. 14/2019, se, secondo la relazione finale dell’esperto, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni;
- concludere una convenzione di moratoria (art. 62 del D.Lgs. 14/2019);
- concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di cui agli artt. 166, co. 3, lett. d), e 324 CCII. Con la sottoscrizione dell’accordo l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.
Diversamente, se non è stato possibile raggiungere una delle suddette intese, l’imprenditore può, in alternativa (art. 23, co. 2, del D.Lgs. 14/2019):
- predisporre il piano attestato di risanamento (art. 56 del D.Lgs. 14/2019);
- domandare l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 del D.Lgs. 14/2019. La percentuale di cui all’art. 61, co. 2, lett. c), CCII è ridotta al 60% (contro il 75%) se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto;
- proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (artt. 25-sexies e 25-septies CCII);
- accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal D.Lgs. 14/2019, dal D.Lgs. 270/1999 o dal D.L. 347/2003.