Sono dispensati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica soltanto le imprese e i lavoratori autonomi che si avvalgono del “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, co. 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, oppure del “regime forfettario” (art. 1, co. 54-89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190): sul punto, la guida dell’Agenzia delle Entrate precisa che tali soggetti possono, tuttavia, decidere facoltativamente di emettere fatture elettroniche, seguendo le disposizioni del Provvedimento n. 89757/2018.
Naturalmente, sono esclusi dall’adempimento i “piccoli produttori agricoli” soggetti alla disciplina dell’art. 34, co. 6, del D.P.R. 633/1972, i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.