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Il bilancio d’esercizio della micro-impresa

L’art. 2435-ter c.c. qualifica come c.d. micro-impresa quella che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbia superato almeno due dei seguenti limiti (recentemente aggiornati dall’art. 16, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 125/2024):

  • totale dell’attivo patrimoniale: euro 220.000 (e non più euro 175.000);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 440.000 (anzichè euro 350.000);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Tale società, soggetta ai medesimi schemi di stato patrimoniale e conto economico e ai criteri di valutazione – ad eccezione di quelli relativi agli strumenti finanziari derivati (art. 2435-ter, co. 3, c.c.) – delle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.), è esonerata dalla redazione del rendiconto finanziario e della nota integrativa, qualora esponga – in calce allo stato patrimoniale – le informazioni previste dall’art. 2427, co. 1, nn. 9) e 16), c.c.:

  • l’ammontare complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate;
  • gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, e quelli assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime;
  • l’importo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, con la precisazione del tasso d’interesse, delle principali condizioni e degli importi eventualmente rimborsati, cancellati o rinunciati, nonché degli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, indicando il totale per ciascuna categoria.

La micro-impresa è, inoltre, esonerata dalla predisposizione della relazione sulla gestione, se in calce allo stato patrimoniale sono riportate le informazioni previste dall’art. 2428, co. 3, nn. 3) e 4), c.c. (numero e valore nominale delle azioni proprie e delle partecipazioni delle controllanti possedute – anche tramite società fiduciaria o interposta persona – con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, e quelle acquistate o cedute nel corso dell’esercizio, pure mediante società fiduciaria o interposta persona, con la precisazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni).

La società che si avvale dei suddetti esoneri è, tuttavia, tenuta a redigere il bilancio in forma ordinaria oppure abbreviata, a seconda dei casi, qualora abbia superato almeno due dei limiti di cui all’art. 2435-ter, co. 1, c.c., per due esercizi consecutivi.