L’art. 26 del D.L. 34/2020, così come attuato dal D.M. 10.8.2020, riconosce un credito d’imposta del 20% ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione di una delibera – assunta dopo il 19.5.2020 – di aumento di capitale sociale a pagamento, non inferiore ad euro 250.000, integralmente versato entro il 31.12.2020. È, tuttavia, necessario che la conferitaria (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., s.r.l.s. e cooperative) soddisfi alcune condizioni:
- presenti ricavi 2019 (art. 85, co. 1, lett. a) e b), del D.P.R. 917/1986) superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
- abbia subìto, a causa dell’emergenza Covid nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi ex art. 85, co. 1, lett. a) e b) del TUIR, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in misura non inferiore al 33%.
Nel caso di appartenenza ad un gruppo, rilevano i ricavi su base consolidata, senza considerare quelli infragruppo.
L’investimento massimo del conferimento in denaro, compreso il soprapprezzo, sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere euro 2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31.12.2023.
La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.
L’agevolazione spetta all’investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell’importo complessivo agevolabile di cui al co. 20 (euro 800.000 per ciascuna società, ridotti ad euro 120.000 nel settore della pesca ed euro 100.000 in quello agricolo) ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta il credito d’imposta.
Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonchè, a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione orizzontale.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile IRAP, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del D.P.R. 917/1986.
Ai sensi del co. 8, alle predette società beneficiarie dell’aumento di capitale è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio 2020, un credito d’imposta del 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto – al lordo delle perdite stesse – fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale, nei limiti previsti dal co. 20 (euro 800.000 per ciascuna società, ridotti ad euro 120.000 nel settore della pesca ed euro 100.000 in quello agricolo).
Il suddetto beneficio (art. 26, co. 2 e 8, del D.L. 34/2020) spetta «anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data del 19 maggio 2020» (art. 26, co. 2-bis, del D.L. 34/2020).