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Il finanziamento del socio di s.r.l.

La fattispecie del finanziamento effettuato dal socio della s.r.l. è disciplinata, in primo luogo, dall’art. 2467 c.c., secondo cui il rimborso è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Questa disposizione è applicabile ai finanziamenti effettuati, in qualsiasi forma, dai componenti la compagine sociale, in uno dei seguenti contesti:

  • in un momento in cui, anche in considerazione del particolare tipo di attività esercitata dalla partecipata, risultava un indebitamento eccessivo, se rapportato al patrimonio netto;
  • in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole eseguire un conferimento, anziché un mero finanziamento.

Il predetto principio di postergazione opera, inoltre, nell’ambito dei gruppi di imprese, per effetto del richiamo operato dall’art. 2497-quinquies c.c., con riferimento ai finanziamenti effettuati a favore della s.r.l., da parte di chi esercita l’attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti, ovvero da altri soggetti ad esso sottoposti. Sul punto, il Tribunale di Torino, con provvedimento del 16.2.2015, ha precisato che tale disposizione concerne i  finanziamenti effettuati dalla capogruppo, o da altre società ad essa sottoposte (le c.d. società sorelle), a favore di società del gruppo. Non riguarda, invece, il caso della società finanziatrice (Alfa s.r.l.) che possiede una partecipazione non maggioritaria in altre due società (Gamma s.r.l. e Delta s.r.l.) a loro volta titolari dell’intero capitale sociale della società finanziata (Beta s.r.l.), salvo che si provi l’esistenza di un’influenza dominante della prima società (Alfa s.r.l.) sull’ultima (Beta s.r.l.). A ciò si aggiunga che, ai sensi dell’art. 2497-sexies c.c., si presume che l’attività di direzione e coordinamento sia esercitata, salvo prova contraria, dalla società o ente tenuti al consolidamento dei bilanci di altre società o che comunque, a norma dell’art. 2359 c.c., le controlla. In relazione ai vincoli contrattuali che, ai sensi degli artt. 2497-sexies e 2359 co. 1 n. 3 c.c., potrebbero perfezionare l’influenza dominante sulla società finanziata, e far presumere l’attività di direzione e coordinamento, il Tribunale di Torino ha sottolineato come:

  • alla luce dell’art. 2359 co. 2 c.c., il controllo in forza di particolari vincoli contrattuali è quello che deriva da rapporti contrattuali diretti tra le due società (finanziatrice e finanziata);
  • l’influenza dominante, che individua la situazione di controllo, dovrebbe anche essere rappresentata da un controllo diretto, atteso che l’art. 2359 co. 2 c.c. – riferito al controllo indiretto – richiama solo le forme di controllo di cui ai nn. 1 e 2 del precedente co. 1, e non anche quella di cui al n. 3.

L’art. 2467 c.c. non può, invece, trovare integrale applicazione nell’ambito di alcune soluzioni della crisi, al ricorrere di specifiche condizioni, come la composizione negoziata (artt. 22, co. 1, lett. b) e c), e 25, co. 8, del D.Lgs. 14/2019), gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il concordato preventivo e il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (artt. 102 e 64-bis, co. 9, CCII).

Nel caso di accesso alla liquidazione giudiziale, l’art. 164, co. 2, CCII stabilisce che sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della procedura concorsuale o nell‘anno anteriore: si applica l’art. 2467, co. 2, del codice civile.