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Il piano attestato di risanamento nel Codice della Crisi

L’art. 56 del D.Lgs. 14/2019 stabilisce, al co. 1, che l’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria.

Il successivo co. 2 dispone che il piano deve avere data certa e deve indicare:

a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa;

b) le principali cause della crisi;

c) le strategie d’intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;

d) i creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, e l’elenco dei creditori estranei, con indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;

e) gli apporti di finanza nuova;

f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, e gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;

g) il piano industriale ed evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.

L’art. 56, co. 3, del D.Lgs. 14/2019 precisa, inoltre, che un professionista indipendente (art. 2, co. 1, lett. o), del D.Lgs. 14/2019) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano.

Il piano, l’attestazione di cui al co. 3 e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore (art. 56, co. 4, del D.Lgs. 14/2019).

Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa (art. 56, co. 5, del D.Lgs. 14/2019).

Sotto il profilo dell’efficacia, l’art. 166, co. 3, lett. d), del D.Lgs. 14/2019 afferma che non sono soggetti all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato (artt. 56 e 284 del D.Lgs. 14/2019) e in esso indicati. L’esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell’atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L’esclusione opera anche con riguardo all’azione revocatoria ordinaria.

L’art. 324 del D.Lgs. 14/2019 precisa, infine, che alcune disposizioni in tema di bancarotta preferenziale (art. 322, co. 3, CCI) e semplice (art. 323 CCI) non si applicano ai pagamenti e alle operazioni computi in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o degli accordi in esecuzione del piano attestato, ovvero del concordato minore omologato ai sensi dell’art 80 del D.Lgs. 14/2019, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma degli artt. 99, 100 e 101 del D.Lgs. 14/2019.