Il Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023, riguardante la disciplina della composizione negoziata della crisi (artt. 12 e ss. del D.Lgs. 14/2019), stabilisce che la redazione del piano di risanamento è un «processo»:
- presuppone la presenza di minimi requisiti organizzativi (monitoraggio costante, indici e piano di tesoreria, Sezione II, par. 1);
- richiede la disponibilità di una situazione economico-patrimoniale di partenza aggiornata per competenza (bilancio infrannuale recente ex OIC 30, situazione debitoria completa ed affidabile, monitoraggio della composizione del magazzino e delle scadenze dei crediti, andamento di ricavi, ordini, costi, flussi e PFN, Sezione II, par. 2);
- deve partire dalla situazione in cui si trova l’impresa e dalle sua cause (Sezione II, par. 3), individuate in modo realistico. Le strategie di intervento devono attagliarsi ad essa, e consentire di rimuovere le difficoltà in essere;
- la parte quantitativa del piano consegue alle strategie che si intendono adottare, e segue un ordine logico strutturato attraverso valutazioni controllabili (necessità del programma di intervento, c.d. action plan). Essa è volta a determinare i flussi finanziari che nelle imprese di minori dimensioni possono essere stimati attraverso un processo semplificato (Sezione II, par. 4);
- il debito esistente da rimborsare viene confrontato con i flussi finanziari derivanti dalla gestione aziendale che possono essere posti a servizio dello stesso, anche al fine di individuare la tipologia delle proposte da formulare ai creditori e alle altre parti interessate (Sezione II, par. 5).