Le società a controllo pubblico predispongono, secondo principi utili pure alle micro e piccole imprese private, specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, e informano annualmente l’Assemblea nell’ambito della relazione sulla gestione al bilancio d’esercizio.
Qualora emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le causa, attraverso un idoneo piano di risanamento (art. 14, co. 2, del D.Lgs. 175/2006).
La non tempestiva adozione di un provvedimento adeguato configura grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c. (art. 14, co. 2, del D.Lgs. 175/2016), oltre al rischio di azioni di responsabilità.
È opportuno che gli esiti del monitoraggio siano verificati con frequenza almeno semestrale.
È raccomandata l’istituzione di adeguati strumenti di controllo di gestione che consentano, anche attraverso il confronto con gli obiettivi di pianificazione, una costante verifica sulle performance economico-finanziarie in corso d’anno, nonché su ulteriori variabili considerate rilevanti nell’ambito dell’attività aziendale.
Soltanto nel caso in cui l’azienda si doti di idonei strumenti di programmazione e controllo (in base alle specifiche caratteristiche dell’impresa: tipo di attività esercitata, mercato di riferimento, determinazione dei prezzi di vendita, ecc.) potranno essere rilevati con sufficiente anticipo eventuali segnali premonitori di possibili situazioni di difficoltà.
Non è sufficiente fare riferimento ai soli indici consuntivi di bilancio, in quanto l’obiettivo è individuare eventuali situazioni di “crisi”, intesa come “insolvenza prospettica” (coerentemente con l’art. 2 del D.Lgs. 14/2019).
Disporre di un piano è il primo requisito della diligente conduzione aziendale:
- esclusivamente dal piano emerge in modo inequivocabile la continuità aziendale;
- è soltanto il piano che permette di individuare, con ragionevole certezza, la sostenibilità del debito;
- è il piano che fornisce agli amministratori le informazioni che consentono di stimare il fabbisogno finanziario e le risorse disponibili per la sua copertura;
- è solo il piano che consente di individuare le azioni da adottare per correggere tempestivamente la rotta.
Il piano costituisce, pertanto, il più efficace assetto organizzativo di governo finanziario dell’impresa e di tempestiva rilevazione del rischio di crisi aziendale: conseguentemente, è opportuno introdurre il controllo di gestione, per consentire la redazione del piano per il monitoraggio dell’andamento della gestione e dei flussi finanziari. In tal senso, si è espresso anche il documento CNDCEC, marzo 2019, “Relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6 del D.Lgs. 175/2016)”.
Per il monitoraggio degli aspetti finanziari, e dei flussi di cassa di breve periodo, è utile l’impiego del budget annuale e del piano di tesoreria.
Nel caso delle micro e piccole imprese, è possibile utilizzare strumenti semplificati di programmazione, come il budget annuale,anziché il piano di 3-5 anni.