L’art. 1, co. 91-94 e 97, della Legge 208/2015, con l’intento di incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali, ha introdotto una particolare agevolazione – di carattere temporaneo, poiché applicabile nel periodo compreso tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016 – a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa e degli esercenti arti e professioni. Questo beneficio consiste in una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di determinati beni materiali strumentali nuovi, acquisiti a titolo di proprietà o in forza di un contratto di leasing: si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, “con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria”. In particolare, l’agevolazione si concretizza in una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni materiali mobili strumentali nuovi (40% o 30% a seconda del periodo dell’investimento), in modo da consentire, ai fini della determinazione dell’IRES e dell’IRPEF, la deducibilità di maggiori quote di ammortamento e canoni di locazione finanziaria rispetto a quelli imputati a conto economico.
La versione originaria della disciplina aveva formato oggetto di alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate – prima con la C.M. 12/E/2016, e poi con la C.M. 23/E/2016 – secondo cui, in base al tenore letterale del co. 91 dell’art. 1 della Legge 208/2015, tale disciplina riguarda esclusivamente l’IRES e l’IRPEF, e non anche l’IRAP, pure nel caso dei contribuenti (imprenditori individuali, s.n.c., s.a.s., ecc.) che determinano la base imponibile del tributo regionale in virtù dei criteri stabiliti per le imposte sui redditi, a norma dell’art. 5-bis del D.Lgs. 446/1997.
Con la successiva Legge 232/2016 è stata estesa l’operatività del super ammortamento agli investimenti in beni materiali mobili strumentali nuovi effettuati entro lo scorso 31.12.2017, ovvero entro il maggior termine del 30.6.2018 a condizione che, entro la predetta data del 31.12.2017:
- il relativo ordine sia stato accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
A dispetto della precedente versione del super ammortamento, sono stati espressamente esclusi dall’agevolazione, per l’anno 2017, i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, co. 1, lett. b) e b-bis), del TUIR, ovvero i veicoli per i quali è prevista la deducibilità parziale. La maggiorazione è, pertanto, preclusa agli investimenti, effettuati nel 2017, aventi ad oggetto i veicoli aziendali e dei professionisti (deducibili al 20%), i veicoli di agenti e rappresentanti (deducibili all’80%), nonché i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (deducibili al 70%).
Conseguentemente, hanno potuto beneficiare del super ammortamento 2017 gli investimenti:
- aventi ad oggetto i veicoli esclusivamente strumentali o adibiti ad uso pubblico di cui all’art. 164, co. 1, lett. a), del TUIR, ivi compresi gli autocarri per i quali è prevista la deducibilità integrale, purché inerenti all’attività d’impresa (R.M. 244/E/2002);
- effettuati fino al 31.12.2017, ovvero fino al maggior termine del 30.6.2018, al ricorrere delle due richiamate condizioni – accettazione dell’ordine e pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene – sussistenti al 31.12.2017.
La Legge 205/2017 ha, infine, prorogato, con alcune sostanziali modifiche, l’agevolazione del super ammortamento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il maggior termine del 30.6.2019 sempreché, entro la predetta data del 31.12.2018:
- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti per un ammontare non inferiore al 20% del costo di acquisizione.
In tale sede, è stata, inoltre, ridotta dal 40% al 30% la maggiorazione del costo di acquisizione del bene, escludendo dal beneficio tutti i mezzi di trasporto indicati nell’art. 164 del TUIR (compresi quelli di cui alla lett. a) utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa).