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Il termine per l’adesione alla transazione fiscale e previdenziale

L’art. 182-bis, co. 4, del R.D. 267/1942, così come modificato dall’art. 3, co. 1-bis, lett. b), del D.L. 125/2020, riconosce al tribunale la facoltà di omologare gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche in mancanza di adesione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, o degli enti gestori di forme di previdenza od assistenza obbligatorie, quando l’assenso è decisivo ai fini del raggiungimento del quorum del 60% (art. 182-bis, co. 1, L.Fall.) e – anche sulla base delle risultanze della relazione dell’attestatore – la proposta di soddisfacimento dei predetti creditori fiscali e previdenziali è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, rappresentata dal fallimento.

Tale disciplina è stata opportunamente integrata, con effetto dal 25 agosto 2021, dall’art. 20, co. 1, lett. b), del D.L. 118/2021, che ha aggiunto un ulteriore periodo all’art. 182-bis, co. 4, L.Fall., in virtù del quale – ai fini del c.d. cram down fiscale e previdenziale contemplato dal penultimo periodo di tale norma – l’eventuale adesione dei suddetti creditori pubblici qualificati deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento. Conseguentemente, qualora l’Amministrazione Finanziaria e/o gli enti gestori di forme enti gestori di forme di previdenza od assistenza obbligatorie non esprimano, entro tale termine, la propria adesione – per espresso dissenso o mancata risposta nei 90 giorni – all’offerta formulata dal debitore, quest’ultimo può richiedere al tribunale di omologare la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti anche se non è raggiunto il quorum di legge del 60%. È, tuttavia, necessario che risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

  • la mancata adesione dei suddetti creditori pubblici qualificati è decisiva ai fini del raggiungimento di tale quorum;
  • la proposta di soddisfacimento dei creditori fiscali e previdenziali, avanzata dal debitore e che non ha riscontrato l’assenso dell’Amministrazione Finanziaria e/o degli enti previdenziali, risulta – anche sulla base delle evidenze della relazione dell’attestatore – conveniente rispetto all’alternativa del fallimento.

Il novellato art. 182-bis, comma 4, L.Fall. pone, tuttavia, un dubbio interpretativo, in quanto non chiarisce espressamente se il c.d. cram down fiscale e previdenziale sia applicabile esclusivamente agli accordi di ristrutturazione dei debiti “ordinari” (con quorum del 60%), oppure anche agli accordi di ristrutturazione agevolati, con quorum dimezzato. A supporto della prima tesi, militerebbe la mera analisi letterale della norma, che richiama esclusivamente alla mancanza di adesione “decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma”, ovvero del solo 60%, rilevante anche per gli accordi ad efficacia estesa (art. 182-septies, co. 1-4, L.Fall.) e a quelli con intermediari finanziari (art. 182-septies, comma 5, L.Fall.). Tuttavia, la seconda soluzione, quella estensiva rispetto agli accordi “agevolati”, sembra maggiormente convincente sotto il profilo sostanziale, in quanto valorizza la ratio logico-sistematica dell’evoluzione normativa dell’intervento legislativo in commento, in particolare l’art. 48, co. 5, del D.Lgs. 14/2019, da cui ha preso le mosse il novellato co. 4 dell’art. 182-bis del R.D. 267/1942. A ciò si aggiunga che, nella Relazione illustrativa  al D.L. 118/2021, è affermato che l’art. 20, co. 1, lett. b), del Decreto è stato inserito a completamento dell’art. 3, co. 1-bis, del D.L. 125/2020, che ha anticipato l’entrata in vigore dell’art. 48, co. 5, del D.Lgs. 14/2019.