L’art. 47, co. 1, della Legge 428/1990 disciplina il caso specifico in cui si intenda effettuare, ai sensi dell’art. 2112 c.c., un trasferimento d’azienda (affitto, cessione, conferimento, ecc.) in cui sono complessivamente occupati più di 15 lavoratori, anche nell’ipotesi in cui l’operazione straordinaria riguardi una parte dell’azienda: nel computo, sono esclusi gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, mentre sono ricompresi i lavoratori a tempo determinato e, in proporzione all’orario di lavoro, part time (Circolare del Ministero del Lavoro 46/2001).
Qualora sia superato il predetto limite di 15 dipendenti, il trasferente l’azienda e il futuro beneficiario della stessa devono darne comunicazione – per iscritto, almeno 25 giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un’intesa vincolante tra le parti, se precedente – alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero a quelle aziendali costituite, a norma dell’art. 19 della Legge 300/1970, nelle unità produttive coinvolte, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l’obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi, e può essere assolto dal dante causa e dal beneficiario dell’operazione per il tramite dell’associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato.
Tale comunicazione deve riportare alcune informazioni essenziali:
- la data prevista dell’operazione ed i relativi motivi;
- gli effetti economici, giuridici e sociali per i lavoratori;
- i provvedimenti che si propongono di adottare nei confronti dei dipendenti.
Nel caso di trasferimento aziendale nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (accordi di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo, piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e liquidazione giudiziale), la suddetta comunicazione può essere effettuata anche soltanto da chi intenda proporre l’offerta di acquisto dell’azienda oppure formulare la proposta di concordato preventivo concorrente con quella dell’imprenditore (art. 47, co. 1-bis, della Legge 428/1990).
Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, le rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria possono domandare, con richiesta scritta, un esame congiunto: a seguito di tale istanza, entro 7 giorni dalla stessa deve essere avviata – ad opera del dante causa e del beneficiario del trasferimento aziendale – la consultazione con i soggetti sindacali richiedenti, che si intende esaurita nel caso in cui non venga raggiunto un accordo entro 10 giorni dal proprio inizio (art. 47, co. 2 della Legge 428/1990). Il mancato rispetto, da parte del dante causa e del beneficiario del trasferimento aziendale, degli obblighi previsti dai co. 1 e 2 dell’art. 47 della Legge 428/1990 costituisce condotta antisindacale, ai sensi dell’art. 28 della Legge 300/1970.
I suddetti obblighi di informazione ed esame congiunto devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante: la mancata trasmissione, da parte di quest’ultima, delle informazioni necessarie non giustifica l’inadempimento dei predetti obblighi (art. 47, co. 4, della Legge 428/1990).