L’art. 1, co. 550, lett. d), della L. 232/2016 ha introdotto il co. 6-bis dell’art. 1 del D.L. 201/2011, secondo cui – per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione – la variazione in aumento del capitale proprio (c.d. base ACE) “non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diverse dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010”.
La C.M. 8/E/2017 ha precisato che tale previsione, stante il proprio carattere sistematico, non può formare oggetto di disapplicazione, mediante la presentazione all’Agenzia delle Entrate di uno specifico interpello probatorio, e rappresenta una delle componenti strutturali che genera variazioni diminutive del capitale proprio. In particolare, l’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto che la fattispecie dell’investimento in titoli, non ricompresa tra le disposizioni antielusive suscettibili di disapplicazione mediante interpello contenute nell’art. 10 del D.M. 3.8.2017, “configuri sostanzialmente una norma di sistema per la determinazione del beneficio. Ne consegue che la stessa non può costituire oggetto di interpello probatorio”. L’obiettivo è, pertanto, quello di evitare che variazioni in aumento del capitale investito agevolabili vengano utilizzate per incrementare attività meramente finanziarie, e non per realizzare una maggiore efficienza o il rafforzamento dell’apparato produttivo. La Relazione illustrativa al D.M. 3.8.2017 ritiene che, anche per ragioni di semplificazione, gli incrementi rilevanti debbano essere misurati così come emergono dal bilancio d’esercizio, dando rilievo pure ai fenomeni valutativi.
Ai fini dell’applicazione della suddetta disciplina, l’art. 5, co. 3, del D.M. 3.8.2017 fa riferimento esclusivamente ai “soggetti diversi da quelli che svolgono attività finanziarie ed assicurative di cui alla sezione K dell’ATECOFIN 2007, ad eccezione delle holding non finanziarie”: queste ultime sono, pertanto, soggette – in presenza dei relativi presupposti – al suddetto obbligo di sterilizzazione. Si tratta delle holding il cui attivo patrimoniale è costituito prevalentemente da partecipazioni in imprese diverse da quelle finanziarie. Sul punto, la Relazione illustrativa al D.M. 3.8.2017 precisa che rientrano in tale categoria anche tutti quei soggetti che svolgono attività che non configurano operatività nei confronti del pubblico, sulla base di quanto previsto dall’art. 3, co. 2, del D.M. 2.4.2015, n. 53, se inclusi in un gruppo di imprese che svolgono prevalentemente attività diverse da quelle finanziarie. Con l’effetto che pure questi contribuenti rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina prevista dall’art. 1, co. 6-bis, del D.L. 201/2011, relativa alla sterilizzazione della base ACE per incremento della consistenza degli investimenti in titoli e valori mobiliari, rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2010.
L’art. 5, co. 3, del D.M. 3.8.2017 chiarisce, inoltre, che i titoli e valori mobiliari rientranti nell’ambito di operatività dell’art. 1, co. 6-bis, D.L. 201/2011 sono individuati sulla base della nozione recata dall’art. 1, co. 1-bis, del D.Lgs. 58/1998 (TUF), includendo altresì le quote di OICR. A tale proposito, la Relazione illustrativa al D.M. 3.8.2017 ha precisato che non rientrano tra le operazioni rilevanti a tale fine i pronti contro termine: tuttavia, in considerazione della circostanza per cui, dal punto di vista sostanziale, è possibile sostenere che si acquisisca, seppur temporaneamente, una somma di denaro che può essere potenzialmente utilizzata per duplicare l’agevolazione, le operazioni di pronti contro termine devono ritenersi assimilate a quelle rientranti nell’ambito oggettivo della disciplina antielusiva di cui all’art. 10, co. 3, lett. c), del D.M. 3.8.2017. Alla medesima conclusione deve giungersi in merito alle forme di finanziamento infragruppo operate mediante l’acquisto di titoli emessi da soggetti del gruppo stesso: quindi, questi titoli non sono inclusi nell’alveo dell’art. 5, co. 3, del D.M. 3.8.2017, ma devono essere considerati nella determinazione dell’incremento dei crediti da finanziamento di cui al successivo art. 10, co. 3, lett. c), del D.M. 3.8.2017. Non sono, inoltre, inclusi tra i titoli e valori mobiliari gli acquisti operati per fini strettamente funzionali ad assicurare la compensazione e la conclusione dei contratti stipulati sui mercati regolamentati dei titoli.
La Relazione illustrativa al Decreto non affronta, invece, la tematica della rilevanza o meno delle polizze assicurative. Sul punto, la Circolare Assonime 17/2017, ha sottolineato che, secondo alcuni, non trattandosi di titoli, non se ne dovrebbe tenere conto: altri, invece, distinguono le polizze in funzione della loro natura, facendo notare che, laddove la polizza abbia un contenuto prevalentemente finanziario con rischio di performance a carico dell’assicurato (ad esempio, la polizza unit linked), si tratterebbe di un investimento finanziario non partecipativo da sterilizzare ai fini ACE.