L’art. 1, co. 60, della L. 145/2018 ha stabilito che, al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0”, le disposizioni dell’iper ammortamento (art. 1, co. 9, della L. 232/2016) si applicano – nelle misure previste al co. 61 dell’art. 1 della L. 145/2018, come riportate in seguito – anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31.12.2019, ovvero entro il 31.12.2020 a condizione che entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il citato co. 61 dell’art. 1 della L. 145/2018 stabilisce che l’iper ammortamento, consistente nella maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti, si applica secondo misure differenziate:
- 170% degli investimenti fino ad euro 2.500.000;
- 100% degli investimenti eccedenti l’importo di euro 2.500.000 e sino ad euro 10.000.000;
- 50% degli investimenti che superano l’ammontare di euro 10.000.000 e fino ad euro 20.000.000.
La maggiorazione del costo non si applica, quindi, sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro, e non opera nei confronti degli investimenti che fruiscono delle disposizioni di cui all’art. 1, co. 30, della L. 205/2017 (iper ammortamento su investimenti effettuati entro il 31.12.2018 oppure, in presenza di specifiche condizioni, non oltre il 31.12.2019).
Il ricorso al meccanismo a scaglioni dei coefficienti e la formulazione generica della norma pongono, tuttavia, alcuni dubbi operativi, riguardanti i seguenti aspetti:
- il computo degli investimenti, ai fini dell’individuazione del coefficiente di iper ammortamento da applicare. Si dovrebbe considerare l’ammontare complessivo degli investimenti agevolabili effettuati nel periodo d’imposta 2019, per poi attribuirlo ai singoli coefficienti, nei limiti dei vari scaglioni. Non rileverebbe l’investimento unitario, né appare condivisibile la tesi di applicare il solo coefficiente corrispondente allo scaglione nel quale si collocherebbe l’ammontare complessivo degli investimenti effettuati nel periodo d’imposta, in quanto risulterebbe eccessivamente penalizzante. Ad esempio, se una società effettua, nel periodo d’imposta 2019, investimenti agevolabili con l’iper ammortamento per euro 20.000.000, dovrebbe aver diritto al coefficiente del 170% per euro 2.500.000, del 100% per euro 7.500.000 (euro 10.000.000 – euro 2.500.000) e del 50% per euro 10.000.000 (euro 20.000.000 – euro 10.000.000). Nel 2018, avrebbe, invece, beneficiato del 150% relativamente all’intero investimento di euro 20.000.000;
- l’attribuzione degli investimenti al singolo scaglione di coefficiente di iper ammortamento, in quanto nel periodo d’imposta 2019 la società potrebbe avere acquisito beni agevolabili con aliquote di ammortamento fiscale differenti. La circostanza che la norma non disponga nulla in merito potrebbe indurre a sostenere che la decisione sia lasciata alla discrezionalità del contribuente, che – nel caso di investimenti complessivi superiori ad euro 2.500.000 – potrebbe essere indotto ad applicare il coefficiente del 170% agli investimenti che consentono una più veloce fruizione del beneficio, in quanto hanno una maggiore aliquota di ammortamento fiscale e, quindi, un periodo più breve di deducibilità fiscale. L’alternativa potrebbe essere quella dell’imputazione proporzionale dei singoli investimenti ai vari scaglioni, ponendo, tuttavia, evidenti complicazioni di natura operativa: è, pertanto, opportuno un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.
La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 e per quello successivo è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai co. 60 e 62 dell’art. 1 della L. 145/2018.