In costanza della domanda di concordato preventivo “in bianco” (art. 161, co. 6, del R.D. 267/1942), ovvero con riserva del successivo deposito del piano e della proposta, la cessazione dell’incarico del pre-commissario giudiziale, per motivi diversi dalla revoca e della sostituzione, può verificarsi al ricorrere di uno dei seguenti eventi:
- dichiarazione di inammissibilità della procedura, da parte del tribunale, anche nell’eventualità della rinuncia del debitore o di mancato deposito del piano nei termini fissati dal decreto di cui all’art. 161, co. 6, del R.D. 267/1942, oppure di violazione degli obblighi informativi periodici previsti dal successivo co. 8;
- revoca della procedura, a norma dell’art. 173 del R.D. 267/1942 (compimento di atti di frode o senza le necessarie autorizzazioni);
- deposito, entro la scadenza stabilita dal tribunale per la presentazione del piano e della proposta di concordato preventivo, dell’istanza di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis del R.D. 267/1942). Sul punto, peraltro, una parte della giurisprudenza di merito ritiene che il commissario giudiziale rimanga in carica sino all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, in quanto, al ricorrere di tale ipotesi, l’art. 161, co. 6, del R.D. 267/1942 fa salvi gli effetti prodotti in pendenza della domanda di concordato “in bianco”, tra i quali si dovrebbe reputare compresa anche la nomina del pre-commissario giudiziale e, quindi, lo svolgimento della relativa di vigilanza (Trib. Velletri 19 marzo 2014).