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La composizione negoziata della crisi

L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in stato di crisi o insolvenza, oppure anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale oppure economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può richiedere telematicamente, al Segretario Generale della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa (art. 12, co. 1, del D.Lgs. 14/2019). Tale professionista ha il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento della suddetta situazione di difficoltà, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa e, preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro (co. 2). Pertanto, l’esperto, dopo aver accettato l’incarico (art. 17, co. 4, CCII), convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica: se ritiene che le prospettive di risanamento siano concrete, incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento, fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Diversamente, l’esperto, qualora non ravvisi concrete prospettive di risanamento, all’esito della convocazione dell’imprenditore oppure in un momento successivo, né da notizia a costui e al Segretario Generale della Camera di Commercio, che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata entro i successivi 5 giorni lavorativi (art. 17, co. 5, del D.Lgs. 14/2019).

In esito alle trattative, se è individuata una soluzione idonea al superamento delle condizioni di crisi, insolvenza o squilibrio patrimoniale oppure equilibrio economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza dell’imprenditore “sopra soglia”, le parti, possono, alternativamente (art. 23, co. 1, CCII):

  • concludere un contratto, con uno o più creditori, oppure una o più parti interessate all’operazione di risanamento, che produce gli effetti premiali di cui all’art. 25-bis, co. 1, del D.Lgs. 14/2019, se – secondo la relazione finale dell’esperto (art. 17, co. 8, CCII) – è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni;
  • definire una convenzione di moratoria ai sensi dell’art. 62 CCII;
  • perfezionare un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate dall’operazione di risanamento che vi hanno aderito, nonchè dall’esperto, che produce gli effetti dell’art. 166, co. 3, lett. d), del D.Lgs. 14/2019 (esenzione da azione revocatoria “fallimentare”) – senza che occorra l’attestazione prevista da questa disposizione – e dell’art. 324 CCII (esenzione da alcuni reati penali per bancarotta).

Oltre ai suddetti contratti ed accordi, l’imprenditore può anche, in alternativa (art. 23, co. 2, del D.Lgs. 14/2019):

  • predisporre il piano attestato di risanamento di cui all’art. 56 CCII;
  • richiedere al competente Tribunale l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 del D.Lgs. 14/2019. Al ricorrere di tale ipotesi, il quorum del 75% di cui all’art. 61, co. 2, lett. c), CCII (c.d. accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa) è ridotto al 60%, se il raggiungimento degli accordi risulta dalla relazione finale dell’esperto o se la domanda di omologazione è proposta nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto;
  • proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies del D.Lgs. 14/2019);
  • accedere ad una delle procedure disciplinate dal D.Lgs. 14/2019 (concordato preventivo, piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e liquidazione giudiziale), dal D.Lgs. 270/1999, o dal D.L. 347/2003. L’imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all’art. 25-quater, co. 4, CCII (concordato minore e liquidazione controllata del sovraindebitato).

Nel caso delle imprese “sotto soglia” di cui all’art. 25-quater, co. 1, del D.Lgs. 14/2019, il successivo co. 3 stabilisce che se, in esito alle trattative della composizione negoziata della crisi, è individuata una soluzione idonea al superamento della suddetta situazione di squilibrio, le parti possono, alternativamente:

  • concludere un contratto con uno o più creditori, oppure con una o più parti interessate all’operazione di risanamento, idoneo ad assicurare la continuità aziendale;
  • definire un’intesa con il contenuto dell’art. 62 del D.Lgs. 14/2019 (convenzione di moratoria);
  • stipulare un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dalle altre parti interessate dall’operazione di risanamento, nonchè dall’esperto, idoneo a produrre gli effetti dell’art. 25-bis, co. 5, CCII (fiscalità agevolata, ai fini del reddito d’impresa, in materia di sopravvenienze attive da riduzione dei debiti e perdite su crediti).

Oltre a tali contratti ed accordi, l’imprenditore può anche, alternativamente (art. 25-quater, co. 4, del D.Lgs. 14/2019):

  • proporre la domanda di concordato minore (art. 74 CCII);
  • chiedere la liquidazione controllata dei beni (art. 268 del D.Lgs. 14/2019);
  • proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 14 del D.Lgs. 14/2019).

All’impresa agricola è, inoltre, attribuita la facoltà di depositare l’istanza di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui agli art. 57, 60 e 61 del D.Lgs. 14/2019.

Nel corso delle trattative, l’imprenditore – a prescindere dalle dimensioni – può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all’Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. La proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. Alla proposta sono allegate la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell’apposito registro a tal fine designato. L’eventuale accordo è sottoscritto dalle parti e comunicato all’esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente.