placeholder

La domanda di concordato “in bianco” nel Codice della Crisi

L’art. 44, co. 1, del D.Lgs. 14/2019 (“Codice della Crisi” o “CCII”) stabilisce che il debitore può presentare la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi (art. 40 CCII), nella forma “prenotativa”, riservandosi di presentare la proposta, il piano o gli accordi. A tale fine, deve allegare anche la documentazione di cui all’art. 39, co. 3, CCII:

  • i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all’obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e IRAP dei tre precedenti periodi d’imposta;
  • l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dell’eventuale domicilio digitale.

A seguito della presentazione del ricorso “in bianco”, il Tribunale, con decreto, fissa un termine compreso tra 30 e 60 giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale, fino ad ulteriori 60 giorni, entro il quale il debitore può depositare, alternativamente (art. 44, co. 1, lett. a), CCII):

  • la proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’art. 39, co. 1 e 2, CCII;
  • la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all’art. 39, co. 1, CCII;
  • la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all’art. 64-bis CCII, con la documentazione di cui al precedente art. 39, co. 1 e 2.

Inoltre, il Tribunale, con tale provvedimento, nomina un Commissario Giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al Tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda, ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi (art. 44, co. 1, lett. b), CCII). Quest’ultima disposizione precisa, altresì, che trova applicazione l’art. 49, co. 3, lett. f), CCII, in virtù del quale il Commissario Giudiziale è autorizzato ad esercitare alcuni specifici poteri d’indagine:

  • accedere alle banche dati dell’Anagrafe Tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
  • accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, ed estrarne copia;
  • acquisire l’elenco dei clienti e dei fornitori di cui all’art. 21 del D.L. 78/2010;
  • acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari riguardante i rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
  • acquisire le schede contabili dei fornitori e clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice.

Il decreto del Tribunale contiene anche altri provvedimenti (art. 44, co. 1, lett. c), e d), CCII):

  • dispone gli obblighi informativi periodici, anche inerenti alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale, sino alla scadenza del termine. Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel Registro delle Imprese, su richiesta del cancelliere;
  • ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a 10 giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine.

I termini concessi dal Tribunale per il deposito del piano, della proposta o degli accordi possono essere revocati dall’autorità giudiziaria – su segnalazione di un creditore, del Commissario Giudiziale o del Pubblico Ministero, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale – quando, alternativamente, è accertato il compimento di atti in frode, oppure vi è stata una grave violazione degli obblighi informativi o non è stato costituito il predetto fondo spese.

I suddetti termini di cui all’art. 44, co. 1, lett. a), c) e d), CCII non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.