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La nomina del curatore fallimentare

L’art. 28 co. 1 del RD 267/42 stabilisce che possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:

  1. avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
  2. studi professionali associati o società tra professionisti, a condizione che i soci delle stesse abbiano i requisiti di cui al punto precedente. In tal caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
  3. coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali, purchè non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.

In ogni caso, non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell’impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.

L’art. 2 del D.Lgs. 54/2018 ha introdotto alcune ulteriori cause di incompatibilità, a norma degli artt. 28 u.c. del RD 267/42 e 35.1 del D.Lgs. 159/2011, per effetto dei quali il curatore:

  • non deve essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto (L. 76/2016), parentela entro il terzo grado oppure affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che ha conferito il mandato;
  • non deve avere con i predetti magistrati un rapporto di assidua frequentazione, intendendosi per tale quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituati.

L’osservanza di tali disposizioni, ovvero l’insussistenza delle cause di incompatibilità in esse contenute, deve essere dichiarata dal curatore al momento dell’accettazione dell’incarico, e comunque entro due giorni dalla nomina.

Nomina, accettazione e comunicazione al Registro delle Imprese

Il curatore è nominato, tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi (artt. 28 co. 3 e 33 u.c. del RD 267/42), con la sentenza di fallimento (art. 16 co. 1 n. 2) del RD 267/42), oppure – in caso di sostituzione o revoca – con decreto del tribunale (art. 27 del RD 267/42): tale designazione è comunicata al diretto interessato, ai sensi dell’art. 136 c.p.c., per estratto, con l’indicazione del nome del debitore e di quello del curatore, il dispositivo e la data di deposito della sentenza (art. 17 co. 1 del RD 267/42).

Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della propria nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione: diversamente, qualora non accetti l’incarico, il tribunale provvede d’urgenza, in camera di consiglio, ad una nuova designazione (art. 29 del RD 267/42).

A seguito dell’accettazione dell’incarico, il curatore deve, inoltre, osservare due specifiche disposizioni:

  • l’art. 29 co. 6 del DL 78/10, a norma del quale il curatore, entro i 15 giorni successivi all’accettazione della nomina (art. 29 del RD 267/42), è tenuto a comunicare – ai sensi dell’art. 9 del DL 7/07, utilizzando la procedura ComUnica – i dati necessari per l’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. La violazione di tale adempimento comporta il raddoppio delle sanzioni applicabili;
  • l’art. 17 co. 2-bis del DL 179/12, secondo cui il curatore – analogamente al commissario giudiziale del concordato preventivo, nominato a norma dell’art. 163 del RD 267/42, al commissario liquidatore ed al commissario giudiziale dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 8 del D.Lgs. 270/99) – deve comunicare al Registro delle Imprese, entro 10 giorni dalla nomina, l’indirizzo di posta elettronica certificata ai fini dell’iscrizione.

Il riferimento temporale dovrebbe, tuttavia, decorrere dall’accettazione dell’incarico, e non dalla mera designazione, evitando che il termine sia ridotto, in considerazione dei due giorni riconosciuti per pervenire all’accettazione.

È consigliabile attivare un indirizzo di posta elettronica certificata per ogni fallimento: a questo proposito, non è necessaria l’autorizzazione del giudice delegato, neppure per addebitare alla procedura il relativo costo, in quanto dovuto a causa di un obbligo normativamente imposto.