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La nuova imposizione agevolata degli utili reinvestiti

L’art. 1, co. 28-34, della L. 145/2018, ha stabilito che, a de­correre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell’art. 73 del D.P.R. 917/1986 può essere assog­gettato all’aliquota IRES ridotta di 9 punti percentuali, per la par­te corrispondente agli utili del periodo d’imposta prece­den­te a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell’eser­cizio di attività commerciali, accantonati a riserve diver­se da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’importo corris­pon­dente alla somma di due grandezze:

  • gli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuo­vi di cui all’art. 102 del D.P.R. 917/1986;
  • il costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

 

Soggetti IRPEF

Le disposizioni dell’art. 1, co. 28-32, della L. 145/2018 sono applicabili, anche ai fini dell’IRPEF, al reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori indi­vi­duali e dalle società in nome collettivo e in accomandita sem­plice in regime di contabilità ordinaria: se costoro operano in regime di contabilità semplificata, queste norme si appli­ca­no a condizione che le scritture contabili previste dall’art. 2217, co. 2, c.c. siano integrate con apposito prospetto da cui ri­sul­tino la destinazione a riserva dell’utile di esercizio e le vicende della riserva.

L’IRPEF è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa le aliquote di cui all’art. 11 del D.P.R. 917/1986, ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.

Le agevolazioni previste dai co. 28-33 dell’art. 1 della L. 145/2018 sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.