L’art. 2, co. 36-decies e 36-undecies, del D.L. 138/2011 stabilisce che è considerata società di comodo per perdita sistematica quella con il modello Redditi in perdita fiscale nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello oggetto della dichiarazione, oppure in perdita fiscale in quattro periodi d’imposta, e con un reddito imponibile inferiore al minimo presunto nel restante esercizio. È, pertanto, di comodo nel periodo d’imposta 2020 la società con perdite fiscali negli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, o con perdita fiscale nei periodi d’imposta 2016, 2017, 2018 e 2019 ed un reddito imponibile inferiore al minimo presunto nel 2015. Al ricorrere di tali ipotesi, derivano alcune conseguenze: in primo luogo, per i soggetti IRES, è prevista la maggiorazione dell’aliquota (10,50%). È, inoltre, stabilita la determinazione forfettaria della base imponibile Irap, come sommatoria del reddito minimo presunto, dei costi per il personale, delle collaborazioni coordinate e continuative e i lavoratori autonomi occasionali, nonché degli oneri finanziari. Si consideri altresì la significativa penalizzazione nella gestione del credito annuale IVA, che non può essere compensato orizzontalmente, né richiesto a rimborso o ceduto a terzi: tali limitazioni, peraltro, si trasformano nel blocco definitivo del credito IVA, che è, pertanto, definitivamente perso, nel caso in cui la società risulti di comodo per tre periodi d’imposta consecutivi, e in tali tre annualità non effettui operazioni rilevanti ai fini IVA almeno pari ai ricavi minimi presunti (art. 30, co. 4, della Legge 724/1994).
Rimane, tuttavia, ferma la possibilità di sfuggire a tali conseguenze negative, nell’ipotesi in cui – nel periodo d’imposta di riferimento – ricorra una causa di esclusione della disciplina della società di comodo, individuata dall’art. 30, co. 1, della Legge 724/1994: si pensi, ad esempio, alla sussistenza di un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale, oppure di impiego – nei due esercizi precedenti – di un numero di lavoratori dipendenti mai inferiore alle 10 unità (art. 30, co. 1, Legge 724/1994).
In mancanza di una causa di esclusione nel periodo d’imposta, la società può comunque sottrarsi alla normativa applicabile alle società di comodo, invocando la sussistenza di una causa di disapplicazione – tra quelle individuate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 87956/2012 – che deve essersi verificata in almeno uno dei cinque periodi d’imposta precedenti a quello oggetto della dichiarazione: è il caso, ad esempio, del margine operativo lordo positivo, o dell’impresa in liquidazione che assume l’impegno alla cancellazione dal registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo.