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La sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020

I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso al 14.10.2020, possono – anche in deroga all’art. 2426, co. 1, n. 2), c.c. – non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale misura, in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del MEF (art. 60, co. 7-bis, del D.L. 104/2020).

Non è, invece, previsto nulla per i canoni di leasing.

Deve essere  destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi (art. 60, co. 7-ter, del D.L. 104/2020).

La nota integrativa deve riportare ragioni della deroga, nonchè dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio (art. 60, co. 7-quater, del D.L. 104/2020).

La deduzione dal reddito d’impresa della quota di ammortamento «sospesa civilisticamente» è  ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 del D.P.R. 917/1986, a prescindere dall’imputazione al conto economico.

Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP (artt. 5, 5-bis, 6 e 7 del D.Lgs. 446/1997, la deduzione della quota di ammortamento «sospesa civilisticamente» è  ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall’imputazione al conto economico (art. 60, co. 7-quinquies, del D.L. 104/2020).