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Adeguati assetti della s.r.l. con obbligo di pianificazione finanziaria

Il co. 2 dell’art. 2086 c.c., introdotto dall’art. 375 del D.Lgs. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”) con effetto dal 16.3.2019, stabilisce che l’imprenditore, operante in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.

Sono state, inoltre, inserite alcune norme specifiche riguardanti la società a responsabilità limitata. In particolare, l’art. 377, co. 5, del D.Lgs. 14/2019, anch’esso in vigore dal 16.3.2019, ha aggiunto il co. 6 dell’art. 2475 c.c., che prescrive l’applicazione, in quanto compatibile, dell’art. 2381 c.c., contenente le regole sul funzionamento dell’organo di gestione, con l’immutata previsione di cui al co. 3, secondo cui il consiglio di amministrazione:

  • valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
  • può delegare proprie attribuzioni ad alcuni suoi componenti, stabilendone i relativi limiti;
  • esamina i piani strategici, industriali e finanziari aziendali, se predisposti.

Sotto quest’ultimo profilo, si dovrebbe ritenere indispensabile la redazione dei piani strategici, industriali e finanziari, in quanto l’adeguatezza degli assetti societari, come anticipato, è funzionale anche alla rilevazione tempestiva della crisi: quest’ultima ricorre, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 14/2019, in presenza di uno “stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza  dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”. Conseguentemente, è necessaria l’esistenza di un documento previsionale a 12 mesi (budget di tesoreria, rendiconto finanziario oppure – per le micro e piccole imprese – conto economico previsionale), la cui effettiva esecuzione deve essere costantemente monitorata, apportando opportuni correttivi per rimediare ad eventuali scostamenti significativi, nonché per tenere conto dell’evoluzione del progetto aziendale in relazione al trascorrere del tempo.