L’art. 70-undecies, co. 1, del D.P.R. 633/1972 stabilisce che, per le annualità di validità dell’opzione, l’esercizio dei poteri previsti dagli artt. 51 e ss. del D.P.R. 633/1972, nei confronti del gruppo IVA, è demandato alle strutture già esistenti – individuate con il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate di cui all’art. 71, co. 3, del D.Lgs. 300/1999 – alle quali sono attribuite le attività di (art. 70-undecies, co. 2, del D.P.R. 633/1972):
- liquidazione, prevista dall’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972;
- controllo sostanziale;
- recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997;
- gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse;
- rimborso in materia di IVA.
Ai fini delle attività di controllo, nell’ipotesi di disconoscimento della validità dell’opzione, il recupero dell’imposta è operato nei limiti dell’effettivo vantaggio fiscale conseguito (art. 70-undecies co. 3 del D.P.R. 633/1972).