L’art. 1, co. 28-34, della Legge 145/2018, ha stabilito che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell’art. 73 del D.P.R. 917/1986 può essere assoggettato all’aliquota IRES ridotta di 9 punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma di due grandezze:
- gli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all’art. 102 del D.P.R. 917/1986;
- il costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Utili accantonati a riserva
Ai fini del co. 28 dell’art. 1 della Legge 145/2018, il successivo co. 29 precisa che si considerano riserve di utili non disponibili quelle formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’art. 2433 c.c. in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 ed accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.
Investimenti in beni strumentali materiali nuovi
Per investimento si intendono la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli di cui all’art. 164, co. 1, lett. b-bis), del D.P.R. 917/1986. Per ciascun periodo d’imposta, l’ammontare degli investimenti è determinato in base all’importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, deducibili a norma dell’art. 102 del TUIR, nei limiti dell’incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell’esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d’imposta in corso al 31.12.2018.
Costo del personale assunto
Il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d’imposta, a condizione che tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d’imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e che si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori subordinati impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30.9.2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci di cui all’art. 2425, co. 1, lett. b), nn. 9) e 14), c.c. rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31.12.2018. L’incremento è considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d’imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. A tal fine, per i soggetti di cui all’art. 73, co. 1, lett. c), del D.P.R. 917/1986, la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell’attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all’incremento dei lavoratori utilizzati nell’esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell’esercizio di attività istituzionale, si considera – ai fini sia dell’individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento che della rilevazione del costo – il solo personale dipendente riferibile all’attività commerciale, identificato in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dall’1.10.2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.