I profili di responsabilità tributaria dei soci delle imprese soggette all’IRES sono individuati dall’art. 36, co. 3, del D.P.R. 602/1973, così come modificato dal D.Lgs. 175/2014, nell’ipotesi in cui costoro abbiano ricevuto – nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione – danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori, oppure beni sociali dai liquidatori durante la liquidazione. Al ricorrere di questa ipotesi, i soci sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai suddetti soggetti IRES, “nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile”. L’ultimo periodo dell’art. 36, co. 3, del D.P.R. 602/1973 puntualizza che “Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione di presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria”.
Si tratta, pertanto, di una normativa posta a tutela specifica dei crediti erariali, nel caso della liquidazione della società, in aggiunta alla disciplina civilistica di carattere generale di cui all’art. 2495 c.c. e che, rispetto a quest’ultima, amplia il periodo temporale di riferimento per valutare la responsabilità dei soci: a questo proposito, la C.M. 6/E/2015 par. 13.3 ha precisato che tra i “beni sociali” assegnati ai soci dai liquidatori, durante il tempo della liquidazione, devono essere ricomprese necessariamente anche le distribuzioni di denaro, che lo stesso art. 36 del D.P.R. 602/1973 fa rientrare tra i beni sociali.
L’applicazione di tale disposizione pone, tuttavia, un problema di coordinamento con l’art. 28 co. 4 del D.Lgs. 175/2014, secondo cui, ai fini fiscali e contributivi, la cancellazione della società ha effetto soltanto dopo il decorso di 5 anni dalla relativa richiesta: in altre parole, è necessario interrogarsi sull’applicabilità, in tale quinquennio, della responsabilità dei soci. In termini generali, questa norma comporta che, sotto il profilo tributario, la società – nonostante l’intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese – non sia ancora estinta: ne discende, quindi, l’illegittimità di atti intestati e notificati ai soci che hanno riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione. La responsabilità di cui all’art. 2495 c.c. presuppone, infatti, l’approvazione del bilancio finale di liquidazione e la successiva cancellazione dal Registro delle Imprese, eventi che, fiscalmente, non hanno effetto se non successivamente al decorso dei cinque anni. Queste considerazioni non sembra che possano essere estese automaticamente all’art. 36 del D.P.R. 602/1973, la cui responsabilità, testualmente, non richiede l’avvenuta cancellazione della società.