L’art. 54, co. 2, del D.Lgs. 14/2019 stabilisce che se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda ex art. 40 CCII, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel Registro delle Imprese:
- i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa;
- le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.
Il debitore può richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza.
Il successivo art. 55 CCII dispone, inoltre, che il giudice al quale è affidato il procedimento:
- fissa l’udienza per la comparizione delle parti ed assegna al debitore termine perentorio non superiore ad 8 giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle parti;
- conferma o revoca le misure protettive entro 30 giorni dall’iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese.
La durata delle misure protettive è fissata al massimo in 4 mesi: perdono efficacia dalla pubblicazione della sentenza di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
L’art. 54, co. 3, CCII precisa, altresì, che le misure protettive possono essere richieste dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, allegando:
- la documentazione di cui all’art. 39, co 1, CCII;
- la proposta di accordo corredata da un’attestazione del professionista indipendente, che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.
La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all’art. 61 CCII.
Sono esclusi dalle misure protettive richieste ai sensi del comma 3 i diritti di credito dei lavoratori (art. 54, co. 7, CCII).