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Modificati i coefficienti della disciplina delle società di comodo

Nelle more della revisione della normativa di contrasto al mero godimento dei beni messi a disposizione dei soci e dei loro familiari gratuitamente o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale, nell’ambito della disciplina delle società di comodo, l’art. 20 del D.Lgs. 192/2024 ha apportato alcune modifiche – a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 – all’art. 30 della Legge 724/1994, riguardanti essenzialmente i coefficienti per la determinazione dei ricavi minimi presunti.

I nuovi coefficienti sempre da applicare i valori dei beni e delle immobilizzazioni dell’esercizio di riferimento e dei due precedenti – sono i seguenti (art. 30, co. 1 e 2, della Legge 724/1994):

a) 1% (anziché 2%) del valore dei beni indicati nell’art. 85, co. 1, lett. c), d) ed e), del TUIR (azioni o quote di partecipazioni e strumenti finanziari non immobilizzati non PEX, obbligazioni e titoli similari) , e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all’art. 5 del TUIR, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;

b) 3%  (anziché 6%) del valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 2,5% (in luogo del 5%); per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 2% (anziché 4%); per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,50% (anziché 1%);

b-bis) 6% delle immobilizzazioni costituite da beni indicati nell’art. 8-bis, co. 1, lett. a), del D.P.R. 633/1972 (navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca, navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla L. 50/1971), anche in locazione finanziaria;

c) 15% al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Sono stati aggiornati anche i coefficienti per la determinazione del reddito presunto della società o dell’ente non operativo in base ai ricavi, che – ai fini dell’imposta sul reddito d’impresa – non può essere inferiore all’ammontare della somma degli importi derivanti dall’applicazione, ai valori dei beni posseduti nell’esercizio, delle seguenti percentuali.

a) 0,75% (anziché 1,50%) del valore dei beni indicati nella lett. a) del co. 1 (azioni, quote e strumenti finanziari non immobilizzati non PEX, ecc.);

b) 2,38% (anziché 4,75%) del valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 2% (anziché 4%); per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 1,5% (anziché 3%); per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,45% (anzichè 0,90%);

b-bis) 4,75% (invariato) del valore delle immobilizzazioni costituite da beni indicati nell’art. 8-bis, co. 1, lett. a), del D.P.R. 633/1972, anche in locazione finanziaria;

c) 12% sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria.