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La modifica del piano o degli accordi di ristrutturazione dei debiti

L’art. 58, co. 1, del D.Lgs. 14/2019 stabilisce che, se prima dell’omologazione intervengono mutamenti sostanziali nel piano sottostante agli accordi di ristrutturazione dei debiti, il professionista indipendente deve rinnovare la propria relazione di attestazione (art. 57, co. 4, del D.Lgs. 14/2019) e, conseguentemente, il debitore deve richiedere ai creditori partecipanti agli accordi il rinnovo della manifestazione del proprio consenso. L’attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.

L’art. 58, co. 2, del D.Lgs. 14/2019 affronta, invece, l’ipotesi in cui le modifiche sostanziali del piano si rendano necessarie dopo l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti: in tale circostanza, l’imprenditore apporta le variazioni idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo dell’attestazione. È, inoltre, stabilito un ulteriore adempimento, coerente con il momento, successivo all’omologazione, in cui intervengono le modifiche: il piano mutato e l’attestazione rinnovata devono essere pubblicati nel Registro delle imprese, e di tale iscrizione è dato avviso ai creditori – mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata – affinchè, entro 30 giorni dalla ricezione, possano opporsi avanti al tribunale, nelle forme dell’opposizione all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 48 del D.Lgs. 14/2019). In altri termini, in assenza di opposizioni da parte dei creditori, la modifica del piano non comporta un passaggio giudiziale, con l’effetto che prosegue l’esecuzione degli omologati accordi di ristrutturazione dei debiti.