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Natura, obiettivi e principi generali del piano di risanamento

Il progetto di superamento dello stato di crisi, nella prospettiva della continuità aziendale, deve esporre le azioni strategiche e operative – nonché i relativi effetti economici e finanziari – mediante le quali un’azienda si propone di uscire dalla situazione di difficoltà, ripristinando le condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale. Costituisce anche una guida per l’azione futura, sia per l’organo amministrativo che per gli interlocutori coinvolti: deve consentire a tutti i soggetti interessati di confrontare gli esiti attesi con i risultati consuntivi, onde permettere, in caso di scostamenti, rimodulazioni delle azioni ancora da intraprendere o cambiamenti nel piano stesso.

Il piano deve essere redatto in forma scritta e per esteso, non potendo limitarsi ad un mero assieme di slides prive di contenuto analitico: deve prevedere un indice, una parte descrittiva – integrata da grafici e tabelle che si considerino necessari – con pagine numerate progressivamente e firmate dal legale rappresentante. Pur non essendo contemplata una struttura normativamente codificata, è opportuno che il piano – prendendo avvio dalla presentazione dell’azienda e dalla situazione di partenza – si sviluppi seguendo una sequenza logica, nel definire le ipotesi e strategie di intervento, e presentare gli esiti previsionali.

Il piano deve essere tempestivo in relazione alla gravità della crisi, sistematico, coerente ed attendibile.

La data di riferimento contabile – influenzata dallo strumento adottato, dal momento in cui si decide di redigerlo e dalla tempestività nell’aggiornare i dati – deve essere quanto più prossima a quella di redazione del piano: sul punto, una parte della dottrina ritiene che la distanza tra tali due date non deve superare il limite oltre il quale le previsioni del piano richiedano un significativo aggiornamento, ragionevolmente quantificabile, in genere, in quattro mesi. A parere di chi scrive, sarebbe opportuno un disallineamento temporale maggiormente circoscritto, non superiore a 60 giorni.

Il piano deve evidenziare la possibilità di raggiungimento di un equilibrio finanziario, economico e patrimoniale sostenibile: a regime, è necessario che vi sia la capacità di conseguire flussi di cassa operativi, al netto di quanto occorrente per permettere gli investimenti di mantenimento e per l’assolvimento delle imposte sul reddito, atti ad assicurare il servizio del debito. In tali situazioni, l’obiettivo del risanamento aziendale può dirsi raggiunto. Nell’arco temporale di piano, non è necessario che si verifichi un’estinzione di tutti i debiti. Il risanamento dell’esposizione debitoria può considerarsi, infatti, raggiunto allorché il debito sia sostenibile e coerente con i flussi di cassa liberi al servizio del debito e con il livello di patrimonializzazione.

Ulteriori informazioni, in merito ai criteri di redazione del piano di risanamento, sono desumibili dalla lista particolareggiata (c.d. check-list) riportata nella Sezione II del Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023, emanato con riferimento alla disciplina della composizione negoziata della crisi di cui agli artt. 12 e ss. del D.Lgs. 14/2019.