L’art. 26, co. 3-bis, del D.P.R. 633/1972 dispone che la disciplina delle note di variazione IVA in diminuzione (co. 2) si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
a) a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale – se aperta dal 26 maggio 2021 – o da quella del decreto di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 182-bis del R.D. 267/1942 e 57, 60 e 61 del D.Lgs. 14/2019), oppure da quella di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato di risanamento (artt. 67, co. 3, lett. d), del R.D. 267/1942 e 56 del D.Lgs. 14/2019);
b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.
Relativamente alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, è, pertanto, previsto un criterio analogo a quello stabilito per la deducibilità, dal reddito d’impresa, delle perdite su crediti (art. 101, co. 5, del D.P.R. 917/1986). A tale fine, il co. 10-bis dell’art. 26 del D.P.R. 633/1972 individua il momento in cui il cessionario o committente si considera assoggettato a procedura concorsuale, con la data di uno dei seguenti provvedimenti:
- sentenza dichiarativa del fallimento (o della nuova liquidazione liquidazione aperta a seguito di istanza presentata dal 15 luglio 2022);
- provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Per quanto concerne, invece, il presupposto dell’infruttuosità della procedura esecutiva individuale, il co. 12 dell’art. 26 del D.P.R. 633/1972 lo individua nelle ipotesi:
- di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
- di pignoramento di beni mobili, qualora dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare, ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore oppure la sua irreperibilità;
- in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.