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Novità per gli accordi di ristrutturazione dei debiti

L’art. 20 del D.L. 118/2021 ha modificato la normativa degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis e seguenti del R.D. 267/1942) anticipando al 25 agosto 2021 l’applicazione di alcune novità previste dal D.Lgs. 14/2019 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”), la cui entrata in vigore è formalmente prevista per il 16 maggio 2022.

Le principali novità riguardano i seguenti aspetti:

  • gli accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa;
  • gli accordi di ristrutturazione dei debiti agevolati;
  • il termine per l’adesione degli enti fiscali e previdenziali;
  • le modifiche sostanziali del piano prima e dopo l’omologazione;
  • gli effetti per i coobbligati e soci illimitatamente responsabili;
  • le disposizioni penali applicabili.

È stata, inoltre, estesa al 31 dicembre 2022 la possibilità di rinunciare all’istanza relativa ai “pre-accordi di ristrutturazione dei debiti” (art. 182-bis, co. 6, del R.D. 267/1942) – oppure alla domanda di concordato preventivo “in bianco”, presentata ai sensi dell’art. 161, co. 6, L.Fall. – depositando in tribunale il piano attestato di risanamento di cui all’art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. 267/1942, nel frattempo pubblicato nel Registro delle Imprese (art. 9, co. 5-bis, del D.L. 23/2020).

La disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti è, inoltre, richiamata da diverse disposizioni della nuova composizione negoziata della crisi, in quanto ne costituisce un possibile esito delle trattative (art. 11, co. 2, del D.L. 118/2021) e può essere interessata da alcune misure premiali fiscali, individuate dall’art. 14 del D.L. 118/2021.